Cassazione Penale, Sentenza n. 29962/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di conferma dell'appello con tre motivi. Il motivo deciso dalla Cassazione riguardava la illegittima celebrazione dell'udienza di gravame in assenza dell'imputato: alla data dell'udienza (28/11/2023) l'Aru era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Aqui Terme e all'obbligo di presentazione alla p.g., misura che gli impediva di recarsi liberamente ad Ancona e per la quale non risultava alcuna autorizzazione del giudice a allontanarsi. Pur essendo il giudice a conoscenza dell'impedimento, l'imputato fu dichiarato "assente" e l'udienza si tenne senza che il giudice autorizzasse l'allontanamento o differisse il processo. Per tale ragione è stata dedotta la nullità dell'udienza e della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la presenza dell'obbligo di dimora in un comune diverso da quello di celebrazione costituisca legittimo impedimento e che il giudice dell'appello, conoscendo tale impedimento, era tenuto, d'ufficio, ad autorizzare l'allontanamento dell'imputato o a differire l'udienza. La celebrazione del giudizio in assenza nonostante l'impedimento legittimo ha determinato la nullità della udienza e della sentenza impugnata. Di conseguenza la sentenza è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Ancona per il proseguimento del procedimento; per effetto dell'annullamento non è stato esaminato il resto del ricorso.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)
Fondamento di cassazione per motivi di nullità o violazione di norme procedurali; la Corte ha ritenuto applicabile tale motivo per l'illegittima celebrazione dell'udienza nonostante l'impedimento dell'imputato.
artt. 178 lett. c), 179, 185, 420-bis, 420-ter cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla partecipazione dell'imputato al processo, alle ipotesi di impedimento e alle conseguenze processuali della assenza; la Corte ha interpretato che, quando il giudice è a conoscenza di un impedimento derivante da una misura limitativa della libertà personale, deve provvedere d'ufficio per assicurare la partecipazione dell'imputato (autorizzazione o differimento).
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato nel motivo relativo al bilanciamento fra circostanze attenuanti e aggravanti; riguarda le circostanze attenuanti e la loro valutazione rispetto alle aggravanti.
art. 69 cod. pen.
Richiamato con l'art. 62-bis in relazione alla quantificazione e comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti nel giudizio di determinazione della pena.
artt. 81, 132, 133 cod. pen.
Norme richiamate nel motivo relativo all'aumento di pena per continuazione: riguardano la determinazione della pena, la pena base e la continuazione, e la necessità di adeguata motivazione quando si applicano aumenti.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 18659 del 03/03/2022; Sez. 6, n. 35190 del 30/03/2022; SS.UU. 30/09/2021)
La Corte fa riferimento a orientamenti giurisprudenziali consolidati secondo cui l'assenza dell'imputato sottoposto a misura restrittiva della libertà non può essere automaticamente considerata rinuncia: il giudice deve adottare d'ufficio misure per assicurare la partecipazione (autorizzazione o rinvio) quando è a conoscenza dell'impedimento.
Massime di principio
- La sottoposizione dell'imputato a misura cautelare limitativa della libertà (es. obbligo di dimora, arresti domiciliari) in un comune diverso da quello di celebrazione costituisce legittimo impedimento alla partecipazione all'udienza.
- Quando il giudice è a conoscenza dell'impedimento derivante da una misura cautelare adottata nel procedimento, ha l'obbligo d'ufficio di autorizzare l'allontanamento per partecipare all'udienza o di differire il processo; non può subordinare tale iniziativa a una richiesta dell'imputato.
- L'assenza dichiarata non può essere considerata rinuncia spontanea dell'imputato se sussiste un impedimento riconoscibile (la mancata rinuncia deve risultare in modo inequivoco).
- La celebrazione del processo e la pronuncia di sentenza in violazione di tale obbligo produce la nullità dell'udienza e della sentenza pronunciata, con conseguente annullamento e rimessione degli atti per nuovo corso.
- Se la Cassazione annulla per ragioni processuali manifestamente decisive, gli altri motivi di merito o di diritto non vengono esaminati e restano pendenti per il nuovo giudizio.
- In situazioni simili il difensore dovrebbe tempestivamente segnalare al giudice di appello l'esistenza della misura cautelare (e chiedere autorizzazione o differimento), ma può altresì contare sull'obbligo del giudice di attivarsi d'ufficio quando tale impedimento è noto.
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