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Sentenza

Sentenza n. 49/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ragusa del 22 agosto 2024, n. 904.

Giustizia amministrativa202501176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa del 22 agosto 2024, n. 904

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ragusa del 22 agosto 2024, n. 904. Nel corso del giudizio, ha depositato documentazione dalla quale risultava l'accredito, da parte del Ministero, di buoni per l'importo di 1.500 euro. All'udienza camerale la difesa della ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento delle somme dovute e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo per la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuto pagamento delle somme dovute dal Ministero in esecuzione della sentenza presupposta. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate equitativamente in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché alla rifusione integrale del contributo unificato corrisposto dalla ricorrente. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione intervenuto nel corso del processo, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, comporta la dichiarazione di cessata materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, può essere condannata alla rifusione delle spese di lite e del contributo unificato anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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