Cassazione Penale, Sentenza n. 11357/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, al momento del giudizio di legittimità, Crisafulli risultava sottoposto agli arresti domiciliari. Poiché l'imputato aveva chiesto al Tribunale del riesame la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari e tale sostituzione era nel frattempo intervenuta, è venuto meno l'interesse a impugnare. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per carenza di interesse. Il motivo unico dedotto dal difensore era l'erronea applicazione della legge processuale (art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.) o, in subordine, vizio di motivazione: la difesa sosteneva che la revoca della custodia in carcere da parte del Giudice per le indagini preliminari di Pistoia (ordinanza del 23/11/2022) riguardava un procedimento diverso e quindi non avrebbe eliminato l'interesse a impugnare nell'ambito del presente procedimento, dove il ricorrente era ancora ristrett0 per i fatti di cui si procede.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata in relazione all'inammissibilità per carenza di interesse: l'impugnazione è priva di interesse se l'oggetto della censura ha perso rilevanza per effetto di eventi sopravvenuti (es. sostituzione della misura cautelare).
Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Pistoia, 23/11/2022
Atto giurisdizionale che ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari; tale sopravvenienza è stata ritenuta decisiva per la perdita di interesse del ricorrente all'impugnazione.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176) e art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15)
Norme richiamate per motivare la trattazione del procedimento in forma cartolare (decisoria sulla base degli atti senza discussione orale).
Massime di principio
- L'appello contro una misura cautelare perde generalmente interesse (diventa inammissibile) se, prima della decisione sull'impugnazione, sopravviene un evento che elimina l'effetto lesivo oggetto del gravame (es. sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva).
- La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare, anche se disposta in un procedimento distinto, può rendere l'impugnazione priva di interesse se incide concretamente sulla situazione personale dell'imputato rispetto alla misura censurata.
- Per conservare l'interesse a impugnare occorre dimostrare che la sopravvenienza non ha eliminato il pregiudizio concreto o che la decisione impugnata può produrre effetti ulteriori non risolti dalla sopravvenuta ordinanza (ad es. effetti su misure future, esecuzione, o su altri profili processuali).
- Prima di proporre o proseguire un ricorso è importante verificare tempestivamente lo stato attuale dell'esecuzione delle misure cautelari: se è intervenuta sostituzione o revoca, il ricorso può risultare inutile.
- Quando l'interesse è dubbio, è opportuno che la difesa evidenzi in modo chiaro e documentato gli elementi che mostrano il permanere del danno o della rilevanza della decisione impugnata, indicando eventuali conseguenze future non eliminate dalla misura sopravvenuta.
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