Cassazione Penale, Sentenza n. 21637/2022 del 03/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per estorsione aggravata (contestata in concorso) nei confronti di Arcangelo Petta per la richiesta, con minacce, della restituzione di attrezzature edili. Le difese sostenevano che si trattava dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), perché Totaro rivendicava la proprietà dei beni e dunque una tutela giudiziale era possibile; inoltre lamentavano che la Corte d'appello non aveva valutato la documentazione probatoria attestante la titolarità dei beni e non aveva rispettato le istruzioni della sentenza di annullamento della Cassazione (art. 627 c.p.p.). La Corte territoriale aveva ritenuto invece che il fine perseguito (secondo i giudici, connesso a una falsa denuncia) fosse un profitto ingiusto, escludendo la tutelabilità giudiziale della pretesa e confermando la fattispecie estorsiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi: ha ritenuto che la Corte di appello di Salerno non abbia adempiuto all'obbligo disposto dalla sentenza rescindente di esaminare analiticamente le produzione documentali difensive (in particolare la prova della titolarità delle attrezzature) e di verificare la configurabilità dell'ipotesi meno grave (art. 393 c.p.). Per tali lacune motivazionali la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli per un nuovo esame conforme alle indicazioni della Cassazione (annullamento con rinvio).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla partecipazione al reato (concorso), evocata in relazione alla imputazione congiunta dei ricorrenti
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di estorsione; richiamata per la qualificazione contestata ai ricorrenti
art. 628 cod. pen., terzo comma, n. 1
Riferimento normativo connesso alle aggravanti/forme del reato indicate nella contestazione
art. 61 n. 7 cod. pen.
Riferimento a circostanza aggravante richiamata nella sentenza di merito
art. 393 cod. pen.
Prevede il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la possibilità che la condotta rientrasse in tale fattispecie doveva essere esaminata dal giudice di rinvio
art. 627 cod. proc. pen.
Impone al giudice adito in rinvio di uniformarsi alle indicazioni della Cassazione; la violazione di questo obbligo è stata centrale per l'annullamento
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Principio devolutivo dell'appello: la Corte deve decidere sulle questioni devolute; la Cassazione ha rilevato violazione di tale principio da parte della Corte territoriale
art. 42, primo comma, legge fallimentare (legge n. 267/1942)
Richiamata dai ricorrenti per sostenere che, al momento del fatto, non era ancora dichiarato il fallimento e pertanto Totaro poteva chiedere la restituzione dei propri beni; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia valutato adeguatamente questa questione
art. 623, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che individua il giudice di rinvio; la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli in base a questa disposizione
art. 367 cod. pen.
Richiamata in relazione alla simulazione di reato (falsa denuncia) ipotizzata nella vicenda e poi prescritta
art. 129 cod. proc. pen.
Citata dalle difese in relazione a possibili censure procedurali (omessa valutazione di elementi probatori); la Corte ha ritenuto che mancasse una adeguata valutazione delle prove
Massime di principio
- Se l'imputato sostiene la proprietà dei beni oggetto della pretesa, il giudice che valuta la rilevanza della condotta deve esaminare analiticamente la documentazione probatoria sulla titolarità: tale accertamento può far sorgere la diversa configurazione del reato (es. art. 393 c.p.) rispetto all'estorsione.
- In sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 c.p.p. la Corte di appello è tenuta a conformarsi alle indicazioni della Cassazione e a valutare espressamente le produzioni difensive segnalate dalla sentenza rescindente; l'omesso esame può portare ad annullamento per carenza motivazionale.
- La rilevanza di un intento di sottrarre beni alla massa fallimentare va valutata temporalmente: la dichiarazione di fallimento deve essere anteriore al fatto per poter incidere sulla tutelabilità della pretesa restitutoria; un fallimento dichiarato successivamente non legittima di per sé l'esclusione della tutela giudiziale della pretesa.
- Quando sussiste il dubbio tra una richiesta riconducibile all'esercizio di un diritto e una pretesa illecita (profitto ingiusto), il giudice deve chiarire in motivazione perché esclude la tutelabilità giudiziale della pretesa o perché ritiene integrata l'estorsione; la mera affermazione senza valutazione documentale è insufficiente.
- Le difese devono proporre e sollecitare, ove necessario, l'assunzione o il rinnovo di prove decisive (es. ascolto di conversazioni, riconoscimento di voci, documenti di proprietà) prima che la questione sia decisa, perché l'omessa valutazione di tali elementi può determinare la riforma in Cassazione.
- Se la condotta contestata può rientrare in un reato procedibile a querela (come l'art. 393 c.p.), va valutata l'eventuale improcedibilità per mancanza di querela o la prescrizione; il mancato esame di tali profili può incidere sulla legittimità della condanna per reato più grave.
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