Cassazione Penale, Sentenza n. 37487/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Vecchi impugnava la sentenza con cui, a seguito di giudizio abbreviato, il GUP lo aveva dichiarato responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione di somme (circa 44.000 euro) dall'impresa individuale Trasporti De Vecchi, dichiarata fallita. Il ricorso articolava due motivi: (1) vizi di motivazione, sostenendo che le prove dimostrerebbero la sua estraneità e che le distrazioni sarebbero frutto di truffe poste in essere da terzi (in particolare Dejan Paskarevic e altri); (2) violazione dell'art. 545-bis c.p.p., per genericità nella statuizione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (mancata indicazione dell'ente e del numero di ore).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo la motivazione del giudice di merito coerente e sufficiente, in particolare rispetto all'assenza di documentazione giustificativa (fatture) per i prelievi e bonifici a favore dei terzi indicati; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la statuizione sulla pena sostitutiva era generica e rinviava a futura determinazione con l'UEPE. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e ha rinviato al Tribunale di Trieste per nuovo esame su quel punto; la condanna sostanziale rimane confermata per i due fatti distrattivi contestati (circa 24.000 euro e 20.000 euro).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare i limiti formali e l'ambito del ricorso in cassazione, ossia per la definizione dei motivi ammessi.
art. 545-bis codice di procedura penale
art. 545-bis cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che la statuizione sulla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non può essere meramente generica o rinviare integralmente a future determinazioni con l'UEPE; quando necessario, le determinazioni concrete (ente, numero ore, modalità) devono essere definite nel sub-procedimento previsto dalla norma, pena l'annullamento parziale della sentenza.
Massime di principio
- L'assenza di documentazione giustificativa (fatture, contratti) a fronte di prelievi o bonifici societari è elemento probatorio molto rilevante a carico dell'imputato in ipotesi di distrazione di beni della fallita.
- La prova che terze persone abbiano commesso truffe ai danni della società non esclude automaticamente la responsabilità del titolare se permangono trasferimenti ingiustificati direttamente collegabili alla sua gestione.
- La Corte di cassazione non rimette in discussione le valutazioni di merito se la motivazione del giudice di merito è coerente e immune da vizi logici; chi impugna deve indicare in modo specifico gli atti e i profili di contraddittorietà.
- Per le sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità l'atto di condanna deve contenere o rinviare a un sub-procedimento che determini in modo concreto ente, ore e modalità; la genericità su questi punti costituisce vizio rimediabile con annullamento e rinvio.
- In contestazioni di natura economico-contabile, rapporti di consulenza o posizioni di fatto (amministratore di fatto) richiedono prova documentale chiara per giustificare esborsi: contratti, fatture e atti probatori riducono il rischio di ricadere in responsabilità per distrazione.
- La cassazione può pronunciarsi con annullamento parziale: confermare la responsabilità sostanziale e correggere solo vizi formali relativi alla determinazione della pena.
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