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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29181/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

La vicenda riguarda il diniego di un permesso premio richiesto da un detenuto condannato definitivamente per reati di violenza sessuale. Il Magistrato di sorveglianza di Palermo aveva rigettato l'istanza; il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva poi respinto il reclamo, ritenendo che, allo stato, le risultanze dell'osservazione e del trattamento non consentissero l'avvio dell'esperienza premiale, valorizzando la relazione penitenziaria che evidenziava la totale assenza di revisione critica rispetto ai gravi fatti commessi e alcuni illeciti disciplinari. Nel ricorso per cassazione il condannato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 30-ter ord. pen., sostenendo che: aveva tenuto regolare condotta intramuraria, non era socialmente pericoloso, il permesso premio era funzionale a coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro; il provvedimento non aveva considerato gli elementi positivi emersi dalla relazione carceraria, tra cui la frequenza di un corso di studi concluso con diploma; la decisione sarebbe stata carente quanto all'attualità della pericolosità sociale; il giudice avrebbe illegittimamente identificato la revisione critica con la confessione, mentre la giurisprudenza richiede solo l'avvio significativo del processo di revisione critica, non il suo completo perfezionamento. La Procura generale concludeva per il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha affermato che l'ordinanza impugnata, pur sintetica, era immune da censure e non manifestamente illogica nella parte in cui valorizzava, ai fini del diniego del permesso premio, la carenza di regolare condotta carceraria, l'assenza di un avvio significativo di revisione critica in ordine ai gravi reati commessi e le conclusioni della relazione trattamentale che disponevano la prosecuzione dell'osservazione intramuraria. Ha escluso inoltre il denunciato travisamento della relazione di sintesi, osservando che il ricorso non indicava in modo specifico elementi positivi trascurati. Ha poi chiarito che il provvedimento non fondava il diniego sulla mancata confessione in sé, ma sulla mancanza di un avvio significativo del percorso di revisione critica del vissuto criminale, in linea con la giurisprudenza di legittimità che richiede sì la valutazione di tale percorso, pur non imponendo il suo completo compimento come requisito legale del permesso premio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo l'oscuramento dei dati sensibili.

Norme richiamate

  • art. 30-ter ord. pen.

    La Corte richiama la disciplina dei permessi premio come parametro della valutazione di sorveglianza: il beneficio può essere negato quando, alla luce della condotta intramuraria e della relazione trattamentale, non risulti ancora avviato in modo significativo un percorso di revisione critica del vissuto criminale, pur non essendo richiesto dalla legge il completo compimento di tale percorso.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per l'oscuramento dei dati sensibili in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla concessione del permesso premio, il tribunale di sorveglianza può valorizzare la complessiva condotta intramuraria, le risultanze dell'osservazione e del trattamento e la relazione penitenziaria, purché la motivazione dia conto in modo non manifestamente illogico delle ragioni del diniego.
  • La revisione critica del passato criminale non deve essere necessariamente completa per poter concedere il permesso premio; tuttavia è necessario che il percorso sia almeno iniziato in modo significativo e che ciò emerga dagli elementi istruttori complessivamente acquisiti.
  • Il ricorrente che deduca travisamento della prova o vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con il contenuto dell'ordinanza impugnata e indicare quali elementi positivi sarebbero stati ignorati; non è sufficiente una censura generica.
  • La mancata confessione non può essere elevata automaticamente a criterio esclusivo di diniego, ma il giudice può considerarla, insieme agli altri elementi del caso, come indice della mancata emersione di un autentico avvio del processo di revisione critica.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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