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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43652/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zagari ha impugnato l'ordinanza del 22/12/2022 con cui il giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza del 29/11/2022 (che aveva sostituito, ad esito di applicazione della diminuente per il rito abbreviato, la pena dell'ergastolo con anni trenta di reclusione). Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 78 cod. pen. e 666, comma 7, cod. proc. pen., sostenendo: 1) che la sospensione non poteva essere adottata perché incidente sulla libertà personale; 2) che la situazione valutata nel provvedimento dell'8/2/2016 era diversa da quella del 29/11/2022 e quindi il giudice aveva errato nella comparazione; 3) che la pena di anni dieci inflitta con sentenza del 9/11/2011 (per fatti del 2009) sarebbe stata assorbita/compresa nell'isolamento diurno disposto e dunque non più eseguibile o già estinta (con riferimento anche a conteggi di liberazione anticipata).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il ricorso del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del 29/11/2022 era stato accolto con annullamento senza rinvio, con conseguente ripristino della pena di ergastolo con isolamento diurno per due anni (quindi la sostituzione con anni trenta non ha efficacia). Ha dichiarato fondata la facoltà del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., di sospendere l'esecuzione in attesa della decisione della Corte di cassazione; la sospensione, pur incidendo sulla libertà personale, è impugnabile ma non illegittima di per sé. Ha inoltre respinto la tesi dell'assorbimento della pena di anni dieci nella misura dell'isolamento diurno: i fatti sanzionati con la pena del 2011 sono posteriori alle sentenze oggetto di rinvio e quindi il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. opera con riguardo alle pene residue al momento della commissione del nuovo reato; pertanto non risulta provato che la pena di anni dieci fosse già estinta o non eseguibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 7, cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di sospendere l'esecuzione di un provvedimento senza formalità particolari; la sospensione è legittima anche se incide sulla libertà personale (la sola incidenza ne comporta l'impugnabilità, non l'illegittimità).

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore si applica considerando la somma tra il residuo delle pene ancora da espiare al momento della commissione di un nuovo reato e la pena inflitta per quest'ultimo: perciò pene inflitte per fatti successivi non sono automaticamente assorbite nelle precedenti.

  • art. 72 cod. pen.

    Riferimento all'istituto dell'isolamento diurno quale misura aggiuntiva; la semplice esistenza di isolamento diurno non comporta automaticamente l'assorbimento di una successiva pena a meno che non risulti la disponibilità materiale di questa compensazione secondo le regole di esecuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'addebito delle spese del procedimento al ricorrente soccombente; applicata alla condanna alle spese per il ricorrente.

  • Corte EDU, sentenza "Scoppola contro Italia" del 17/09/2009

    Citata come principio giurisprudenziale richiamato dal G.i.p. in tema di applicazione di norme più favorevoli e di limiti alla retroattività, ma nella specie la Corte di cassazione ha accolto il ricorso del P.M. avverso l'ordinanza favorevole a Zagari.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 210/2013

    Riferimento giurisprudenziale invocato nella motivazione del G.i.p. del 29/11/2022 in tema di applicazione della legge più favorevole; tuttavia il provvedimento favorevole era stato successivamente annullato in sede di legittimità.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003 (Di Bari, Rv. 225203)

    Giurisprudenza che conferma l'assenza di formalità specifiche per l'adozione della sospensione ai sensi dell'art. 666 comma 7, cod. proc. pen.

  • Cassazione, Sez. 1 n. 37630 del 18/06/2014 (Rv. 260809)

    Richiamata per spiegare il corretto funzionamento del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.: si considera il residuo delle pene ancora da espiare al momento della commissione del nuovo reato.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere di sospendere l'efficacia esecutiva di un proprio o altrui provvedimento ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen.; la sospensione che incide sulla libertà personale è impugnabile ma non automaticamente illegittima.
  • Quando è pendente un ricorso per cassazione del Pubblico Ministero volto ad annullare un provvedimento favorevole al detenuto, la sospensione è uno strumento idoneo a prevenire l'immediata scarcerazione in caso di fondamento non manifestamente infondato dell'impugnazione.
  • Per l'applicazione dell'art. 78 cod. pen. vanno considerate le pene residue all'atto della commissione del reato successivo: pene inflitte per fatti intervenuti dopo i precedenti non si assorbono automaticamente nelle misure aggiuntive o nei residui di pena anteriori.
  • L'assorbimento/estinzione di una pena non può essere semplicemente dedotto senza documentazione che dimostri concretamente il periodo di espiazione e la compatibilità tra esecuzioni: la parte che invoca l'assorbimento deve fornire elementi certi sul conteggio e sulla esecuzione materiale.
  • Le pronunce favorevoli che si basano su applicazione di norme o giurisprudenza più favorevole possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità se il Pubblico Ministero propone ricorso non manifestamente infondato; in tale fase cautelare è legittimo sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

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