Cassazione Penale, Sentenza n. 40276/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.) con deduzioni riguardanti: 1) errata qualificazione giuridica dei fatti (sarebbero lesioni e non tentato omicidio) e carenza dell'elemento psicologico del dolo diretto; 2) vizio di valutazione della prova ai sensi degli artt. 192 e 533 c.p.p.; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (anche nella forma della 'provocazione per accumulo'); 4) vizio nella determinazione della pena (non motivazione a partire dal minimo edittale); 5) errori nella condanna al risarcimento del danno, nella quantificazione della provvisionale e nelle spese della parte civile.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato le censure relative alla qualificazione del reato e all'elemento psicologico (confermando che gli elementi di fatto, il mezzo usato, il numero dei colpi e le parti del corpo colpite sono compatibili con il tentato omicidio). Ha invece ritenuto fondata la censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione (nella forma dell'accumulo), ritenendo la motivazione dei giudici di merito inadeguata sul punto. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al diniego dell'attenuante della provocazione e rinviata alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio su tale punto, senza vincoli di merito. Gli altri motivi (pena e statuizioni civili) sono stati assorbiti; le spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 56 (tentativo)
Usato per qualificare la condotta come tentativo di reato (azione iniziata ma non portata a termine); la Corte ha ritenuto che gli atti compiuti siano compatibili con il tentato omicidio.
Codice Penale, art. 575 (omicidio)
Richiamato in connessione con l'art. 56 per il tentato omicidio; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo diretto o comunque un grado di volontà sufficiente a integrare il tentato omicidio.
Codice Penale, art. 62, n. 2 (circostanze attenuanti: provocazione)
La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per la configurabilità della provocazione, in particolare la nozione di 'provocazione per accumulo' (stato d'ira protratto, fatto ingiusto altrui e rapporto di causalità psicologica) e ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano adeguatamente valutato tale contesto.
Codice di Procedura Penale, art. 192 (valutazione della prova)
Richiamato dalla difesa per censurare la valutazione probatoria; la Corte di legittimità ha ritenuto invece che la motivazione dei giudici di merito sia adeguata rispetto agli elementi fattuali e alla consulenza balistica.
Codice di Procedura Penale, art. 533 (motivazione della sentenza)
Evocato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha controllato la coerenza e l'adeguatezza della motivazione dei giudici di merito, confermando la decisione sul punto relativo al dolo ma censurando la motivazione sul diniego dell'attenuante della provocazione.
Massime di principio
- La qualificazione tra tentato omicidio e lesioni si basa su una valutazione complessiva degli elementi: mezzo impiegato, numero di colpi, parti del corpo colpite e prevedibilità dell'esito morte; tali elementi possono giustificare la sussistenza del dolo anche se l'evento morte non si è verificato.
- L'elemento psicologico (dolo diretto vs dolo eventuale o colpa cosciente) si desume dalla condotta, dalla scelta del mezzo e dalle modalità (es. uso di un fucile da caccia e più colpi sparati verso parti vitali), non solo dalle dichiarazioni dell'imputato.
- L'attenuante della provocazione può essere riconosciuta anche in presenza di una 'provocazione per accumulo': è necessario dimostrare uno stato d'ira protratto, un fatto ingiusto della vittima e un rapporto di causalità psicologica tra provocazione e reazione; la proporzionalità tra offesa e reazione non è requisito indispensabile, ma può essere un indicatore della relazione causale.
- Se la Corte di merito non valuta adeguatamente il contesto di contrapposizione pregressa tra le parti, la statuizione sul riconoscimento della provocazione può essere annullata e rimessa a nuovo giudizio.
- Di regola, una modifica favorevole o sfavorevole nella valutazione di un'attenuante incide su pena e conseguenti statuizioni civili; pertanto, questioni sul trattamento sanzionatorio e sulla quantificazione del danno possono essere assorbite o riformulate dopo il nuovo giudizio sull'attenuante.
- In Cassazione la verifica è principalmente di diritto e di motivazione: non si rimettono normalmente i fatti a nuovo esame a meno che la motivazione dei giudici di merito non risulti manifestamente inadeguata o contraddittoria.
- Per contestare la valutazione probatoria occorre mostrare l'assenza di adeguata e coerente motivazione o la contraddittorietà degli elementi probatori; la mera richiesta di diversa valutazione degli stessi elementi difficilmente basta.
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