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Sentenza

Sentenza n. 4874/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 1052 del 2025.

Giustizia amministrativa202506019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, n. 1052/2025, relativa all’impugnazione della delibera consiliare di approvazione del piano urbanistico comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente in primo grado aveva impugnato la delibera consiliare n. 10/2021, con cui il Comune di Frattaminore aveva approvato il PUC. Deduceva che il piano avesse inciso negativamente sul valore dei propri immobili: un terreno agricolo, in precedenza destinato a comparto edificatorio, era stato in parte mantenuto agricolo e in parte destinato ad area per impianti sportivi e viabilità, con vincolo preordinato all’esproprio; quanto agli altri fabbricati, il dedotto deprezzamento sarebbe derivato dall’incremento dell’offerta abitativa e dalla riduzione delle aree naturali, agricole e storico-culturali. In appello ha contestato la declaratoria di parziale inammissibilità pronunciata dal TAR per difetto di interesse, sostenendo che il pregiudizio economico fosse prevedibile e che, quanto al terreno gravato dal vincolo espropriativo, sussistesse comunque l’interesse all’esame di tutte le censure. Ha inoltre riproposto i motivi non esaminati in primo grado: illegittimità del PUC per il parere negativo di coerenza della Città Metropolitana; necessità di rinnovare il preliminare di piano, il rapporto preliminare e la VAS a causa della difformità tra piano preliminare e PUC definitivo; erronea stima del fabbisogno abitativo; violazione dei criteri di densità territoriale; violazione del principio di minimo consumo del suolo e di recupero degli edifici esistenti; irragionevole dimensionamento degli insediamenti produttivi e insufficiente tutela delle aree agricole e archeologiche. Ha infine contestato il rigetto del motivo relativo all’assenza di una motivazione rafforzata per l’incremento degli standard urbanistici oltre i parametri dell’art. 3 del d.m. 1444/1968, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità delle censure riferite al dedotto deprezzamento degli immobili, poiché l’appellante non aveva allegato e provato uno specifico pregiudizio concreto e attuale: la diminuzione del valore venale era stata prospettata sulla base di una presunzione, mentre le scelte pianificatorie, inclusa la realizzazione di aree a standard, avrebbero potuto anche incrementare il valore degli immobili. Quanto al fondo destinato in parte a standard e gravato da vincolo espropriativo, il Collegio ha ritenuto che i motivi ulteriori fossero astratti e generici e non dimostrassero il collegamento tra i vizi denunciati e la specifica destinazione impressa al fondo. La censura sul parere negativo di coerenza è stata ritenuta inammissibile perché non era stato spiegato come tale parere avrebbe evitato la destinazione del fondo a standard; inoltre, l’appellante non aveva contestato efficacemente l’affermazione della Città Metropolitana secondo cui il controllo formale sulla procedura urbanistica era stato delegato al Comune. È stata respinta la censura sulla necessità di rinnovare preliminare, rapporto preliminare e VAS: il preliminare di piano ha funzione di documento di indirizzo, volto ad avviare partecipazione e consultazione, e può essere modificato nella fase di adozione definitiva sulla base di elementi sopravvenuti. Sono state ritenute generiche e comunque infondate le censure sul fabbisogno abitativo, sulla densità territoriale, sul consumo di suolo, sul dimensionamento produttivo e sulla tutela delle aree agricole e archeologiche, anche perché non collegate specificamente alla destinazione a standard del fondo. Il motivo sull’eccesso di standard è stato respinto perché il Comune aveva fornito una motivazione ampia e articolata, fondata sulla grave carenza di attrezzature pubbliche e aree verdi: nel territorio risultavano 7,25 mq di attrezzature per abitante, pari al 40,27% del parametro previsto dal d.m. 1444/1968, e il piano mirava a triplicare le aree pubbliche. Le scelte urbanistiche sono state ricondotte all’ampia discrezionalità dell’amministrazione e non sono risultate affette da errori di fatto, abnorme illogicità o irragionevolezza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire richiede un’utilità concreta e attuale derivante dall’accoglimento della domanda; nel caso esaminato non è stato dimostrato uno specifico pregiudizio prodotto dalle scelte urbanistiche.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è stata ravvisata omessa pronuncia, poiché il TAR ha correttamente limitato l’esame alle censure ammissibili e pertinenti rispetto alla specifica lesione dedotta.

  • art. 2 Reg. Regione Campania n. 5/2011

    L’amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare (RP) contestualmente al preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e lo trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati.

    Il preliminare di piano è un documento di indirizzo destinato ad avviare partecipazione e consultazione e può essere modificato nella successiva fase di formazione del piano definitivo.

  • art. 3 Reg. Regione Campania n. 5/2011

    Il piano definitivo è redatto sulla base del preliminare, ma la previsione non impedisce all’amministrazione di correggere o calibrare diversamente le scelte urbanistiche in sede definitiva.

  • art. 3 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    Il superamento degli standard minimi richiede una motivazione rafforzata; nel caso concreto tale motivazione è stata ritenuta sussistente nella relazione al PUC, che documentava la grave carenza di attrezzature pubbliche e aree verdi.

  • art. 2 l.r. Campania n. 16/2004

    La disposizione è stata richiamata con riferimento ai principi di contenimento del consumo di suolo e di recupero degli edifici esistenti, ma le relative censure sono state ritenute generiche e comunque non idonee a superare la discrezionalità pianificatoria.

  • art. 6 d.lgs. 152/2006

    È stato richiamato in relazione alla VAS; il giudice ha escluso che le modifiche intervenute tra preliminare e piano definitivo imponessero, sulla base degli elementi dedotti, la rinnovazione della procedura.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata in giudizio non conteneva una contestazione efficace delle affermazioni della Città Metropolitana circa la delega al Comune delle attività di pianificazione e verifica di legittimità.

Massime di principio

  • L’interesse ad agire contro uno strumento urbanistico richiede l’allegazione e la prova di uno specifico, concreto e attuale pregiudizio derivante dall’atto impugnato; il mero dedotto deprezzamento degli immobili conseguente all’incremento dell’offerta abitativa non è sufficiente se fondato su una presunzione indimostrata.
  • Quando l’impugnazione di uno strumento urbanistico è proposta da un proprietario il cui fondo è destinato a standard o gravato da vincolo espropriativo, le censure devono essere specificamente collegate alla destinazione impressa a quel fondo; motivi riferiti in astratto al dimensionamento complessivo del piano sono inammissibili se non dimostrano l’utilità concreta derivante dal loro accoglimento.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di errori di fatto, abnorme illogicità, manifesta irragionevolezza o altri vizi concretamente dimostrati; non è sufficiente una diversa valutazione dell’opportunità delle soluzioni pianificatorie.
  • Il preliminare di piano ha natura di documento di indirizzo funzionale alla partecipazione e alla consultazione degli enti competenti e può essere modificato nella fase di formazione del piano definitivo, anche alla luce di elementi sopravvenuti; la difformità tra preliminare e piano definitivo non impone di per sé la rinnovazione dell’intero procedimento.
  • Le scelte urbanistiche generali non richiedono, di regola, una motivazione puntuale per ogni singola area, essendo sufficiente la motivazione desumibile dai criteri generali, dai documenti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva del piano; una motivazione rafforzata è necessaria, tra l’altro, quando siano superati gli standard urbanistici minimi.
  • La motivazione rafforzata per il superamento degli standard urbanistici è adeguata quando la relazione di piano documenta concretamente la carenza di attrezzature pubbliche e aree verdi e illustra l’obiettivo di colmare tale deficit mediante un significativo incremento delle dotazioni.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiStandard urbanistici e dotazioni territorialiLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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