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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-398/24

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 ottobre 2025. — A contro B. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 25, paragrafo 1 – Clausola attributiva di competenza – Nullità dal punto di vista della validità sostanziale secondo il diritto dello Stato membro del giudice adito – Nozione. — Causa C-398/24

Giurisprudenza europea62024CJ0398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha interpretato l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis chiarendo il significato della riserva relativa alla nullità per validità sostanziale. Ha affermato che tale nozione non comprende una disciplina nazionale che limita la validità della clausola di scelta del foro ai soli rapporti connessi ad attività economica o professionale delle persone fisiche contraenti. La soluzione rafforza l'autonomia delle parti e l'uniformità applicativa del regolamento nell'Unione.

Clausola attributiva di competenza tra persone fisiche: una condizione di validità prevista dal diritto nazionale che la limita ai soli rapporti connessi ad attività economica o professionale non integra la "nullità dal punto di vista della validità sostanziale" ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012.

La questione giuridica

Si chiede se, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, rientri nella nozione di "nullità dal punto di vista della validità sostanziale" una regola del diritto nazionale che subordina la validità di una clausola attributiva di competenza tra persone fisiche al fatto che la controversia riguardi l'attività economica o professionale di entrambe le parti.

Principio di diritto

L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 osta a che il diritto nazionale dello Stato membro del giudice designato aggiunga, per le clausole attributive di competenza concluse tra persone fisiche, una condizione di validità specifica legata al nesso della controversia con un'attività economica o professionale delle parti; una tale regola non è una causa di "nullità dal punto di vista della validità sostanziale", che riguarda invece le cause generali di invalidità del rapporto contrattuale, come i vizi del consenso o l'incapacità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 25, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 25, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articoli 15, 19, 23 e 24 regolamento (UE) n. 1215/2012

Clausola attributiva di competenza e validità sostanziale nel regolamento n. 1215/2012

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Riigikohus (Corte suprema estone) in una controversia tra due persone fisiche sul pagamento di un credito, nella quale era stata invocata una clausola di scelta del foro a favore dei giudici estoni. Il nodo interpretativo concerne l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 e, in particolare, il significato dell'espressione "salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro".

Fatti e procedimento principale

A e B vivevano in Portogallo e avevano acquistato in comproprietà un appartamento. Successivamente A cedette a B la propria quota del 50% e B riconobbe un debito verso A, con riferimento agli importi da quest'ultimo versati per acquisto e ristrutturazione dell'immobile. Il contratto conteneva una clausola che attribuiva al Harju Maakohus (tribunale di primo grado di Harju, Estonia) la competenza a decidere eventuali controversie connesse al contratto.

A propose azione di pagamento dinanzi al giudice estone, ma il tribunale respinse la domanda per incompetenza territoriale, ritenendo nulla la clausola alla luce del diritto estone, in particolare degli articoli 104, paragrafo 1, e 106, paragrafo 1, del TsMS. Tali disposizioni consentono la scelta del foro, tra persone fisiche, solo se la controversia è collegata all'attività economica o professionale di entrambe le parti. La decisione fu confermata in appello e la questione giunse alla Corte suprema estone.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se la regola nazionale che subordina la validità della clausola di scelta del foro, conclusa tra persone fisiche, al fatto che la controversia sia connessa all'attività economica o professionale delle parti integri una questione di "validità sostanziale" ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

Normativa rilevante

La Corte richiama, oltre all'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012, i considerando 4, 6, 15, 16, 19, 20 e 22, che evidenziano gli obiettivi di prevedibilità, certezza del diritto, autonomia delle parti e buona amministrazione della giustizia. Vengono altresì ricordati gli articoli 15, 19, 23 e 24 del regolamento, relativi alle deroghe ai regimi speciali di competenza e alle competenze esclusive.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l'articolo 25, paragrafo 1, introduce una norma di conflitto di leggi limitata alla questione della validità sostanziale dell'accordo, ma non definisce tale nozione. Richiamando la propria giurisprudenza, precisa che la validità di una clausola attributiva di competenza è disciplinata in modo esaustivo dal regolamento quanto ai requisiti propri dell'accordo stesso: forma scritta o equipollente, pratica consolidata tra le parti, uso nel commercio internazionale, nonché rispetto delle clausole protettive previste per assicurazioni, consumatori e lavoratori.

Secondo la Corte, la riserva sulla "validità sostanziale" riguarda invece le cause generali di invalidità del contratto, cioè i vizi del consenso e simili, come errore, dolo, violenza o incapacità, secondo la legge dello Stato membro il cui giudice è stato designato. Ne consegue che una disposizione nazionale che imponga, per le clausole tra persone fisiche, un ulteriore requisito sostanziale fondato sul tipo di attività svolta dalle parti non incide su una causa generale di nullità contrattuale, ma introduce una condizione speciale propria delle sole clausole di foro, estranea alla nozione di validità sostanziale dell'articolo 25.

La Corte sottolinea inoltre che tale interpretazione è coerente con la genesi della disposizione, introdotta nel regolamento n. 1215/2012 per armonizzare il conflitto di leggi sulla validità sostanziale delle clausole di scelta del foro, e con la finalità di garantire soluzioni uniformi e prevedibili. Una disciplina nazionale come quella estone comprometterebbe l'autonomia della volontà delle parti e la certezza del diritto, poiché consentirebbe agli Stati membri di aggiungere condizioni supplementari di validità alle clausole attributive di competenza.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che una condizione prevista dal diritto nazionale dello Stato membro del giudice designato, secondo la quale una clausola attributiva di competenza conclusa tra persone fisiche è valida solo se la controversia è connessa all'attività economica o professionale delle parti, non costituisce una causa di "nullità dal punto di vista della validità sostanziale" ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

Principi affermati

  • La nozione di validità sostanziale dell'accordo di scelta del foro non coincide con qualunque requisito previsto dal diritto nazionale.
  • Essa comprende solo le cause generali di invalidità del contratto, non le condizioni speciali introdotte ad hoc per le clausole attributive di competenza.
  • Gli Stati membri non possono aggiungere, per tali clausole, requisiti supplementari che limitino l'autonomia contrattuale oltre quanto previsto dal regolamento.
  • Il sistema del regolamento n. 1215/2012 mira a prevedibilità, uniformità e certezza del diritto nella scelta del foro competente.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale civile e commercialeclausole attributive di competenzaconflitto di leggiautonomia contrattualeprocedura civile internazionale

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