Cassazione Penale, Sentenza n. 48556/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (per reati di usura) con misura meno afflittiva. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, contestando in particolare: a) la mancata considerazione della risalenza dei fatti e del tempo trascorso (cd. tempo silente) rispetto al pericolo di reiterazione; b) la valutazione del pericolo di fuga, ritenuto in parte sulla base di condotte del compagno della ricorrente che però era stato condannato all'ergastolo, rendendo secondo il ricorrente inattuale tale pericolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente si limitasse a contestare la valutazione di merito sulle esigenze cautelari senza indicare un profilo di illegittimità che renda ammissibile il ricorso. La Corte ha precisato che il cosiddetto tempo silente va valutato ai sensi dell'art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p. al momento dell'adozione della misura cautelare, mentre ai fini della revoca o sostituzione della misura (art. 299 c.p.p.) rileva il tempo trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura e possono assumere rilievo solo eventuali fatti sopravvenuti. Pur non essendo decisivo il tempo trascorso, il Tribunale aveva comunque motivato adeguatamente la persistenza delle esigenze cautelari in ragione della gravità e della sistematicità dell'attività usuraia, della personalità della ricorrente e delle precedenti condanne. Analogamente la conferma del pericolo di fuga è stata ritenuta legittima tenuto conto della concreta capacità della ricorrente di lasciare il territorio nazionale mediante la rete di contatti del compagno e della gravità della condanna di secondo grado. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; inoltre è disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8
Prevede che il procedimento si celebri con contraddittorio scritto; citato come riferimento procedurale per lo svolgimento del processo.
art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p.
Stabilisce che, al momento di disporre la misura cautelare, il giudice deve valutare anche il tempo trascorso dalla commissione del reato (cd. tempo silente); tale valutazione è richiesta per l'adozione della misura cautelare iniziale.
art. 299 c.p.p.
Regola la revoca o la sostituzione delle misure cautelari; secondo la Corte, ai fini di revoca/sostituzione rileva il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e non il solo tempo silente antecedente, salvo fatti sopravvenuti.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, ivi compresa la condanna alle spese processuali; richiamato per giustificare la condanna della ricorrente.
art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter
Norma sugli adempimenti a carico della cancelleria e sul dovere di informare il direttore dell'istituto penitenziario circa la decisione quando la sentenza non dispone la remissione in libertà; citata per l'invio della copia al direttore dell'istituto.
art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis
Richiama gli effetti dell'invio della decisione all'istituto penitenziario per gli adempimenti consequenziali (richiamata nella motivazione per gli effetti esecutivi).
Massime di principio
- La Cassazione è spesso inammissibile quando il ricorrente si limita a censurare valutazioni di fatto o di merito del giudice di merito senza indicare una specifica violazione di legge o un vizio logico-giuridico rilevante.
- Il cosiddetto 'tempo silente' (tempo intercorrente tra fatto e adozione della misura) deve essere valutato al momento dell'adozione della misura cautelare (art. 292 c.p.p.); per revoca o sostituzione (art. 299 c.p.p.) rileva invece il tempo dall'applicazione/esecuzione della misura e, in mancanza di fatti sopravvenuti, il mero decorso del tempo antecedente non basta a giustificare la sostituzione.
- La persistente esigenza cautelare per il pericolo di reiterazione si valuta sulla base della gravità, della sistematicità della condotta, della personalità dell'indagato e delle precedenti condanne; la sola risalenza dei fatti non è automaticamente dirimente.
- Il pericolo di fuga può essere fondato anche su elementi concreti come la disponibilità di reti relazionali che permettono l'espatrio clandestino e l'entità della pena pronosticata; l'esistenza di una partner condannato non esclude automaticamente il rischio se ciò non elimina la concreta capacità di allontanarsi.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare è strategico produrre elementi nuovi e specifici sopravvenuti (es. mutato quadro familiare, perdita di contatti che agevolavano la fuga, miglioramento del comportamento) o dimostrare vizi procedurali rilevanti piuttosto che limitarsi a contestare la valutazione di merito.
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