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Sentenza

Sentenza n. 1877/2026 - Roma, Sezione 4

per la condanna - dell’Amministrazione al pagamento delle competenze per le ore di straordinario relative al periodo 01 Ottobre 1996-31 Luglio 2001.

Giustizia amministrativa202409249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: diniego di pagamento delle competenze per ore di lavoro straordinario prestate nel periodo 1 ottobre 1996 - 31 luglio 2001

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione datrice di lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle competenze per ore di lavoro straordinario asseritamente prestate e non retribuite nel periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 luglio 2001, oltre agli interessi legali. Hanno sostenuto che la domanda fosse diversa da quella proposta con un precedente ricorso del 2006, poiché nel frattempo erano stati collocati in pensione e non avevano allora formulato una domanda subordinata relativa al riconoscimento dei riposi compensativi. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem e, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. Ha ritenuto identici il precedente giudizio, definito con sentenza non impugnata del TAR Lazio n. 10740 del 7 novembre 2018, e quello odierno, in ragione dell’identità delle parti e degli elementi identificativi dell’azione, ossia petitum e causa petendi. Anche nel precedente giudizio i ricorrenti avevano chiesto l’accertamento del diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme. Il successivo collocamento in pensione e la mancata proposizione di una domanda subordinata sui riposi compensativi non hanno reso diversa la controversia. Il Collegio ha inoltre ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale, osservando che il compenso per lavoro straordinario è soggetto all’art. 2948 c.c. e che, anche computando l’effetto interruttivo permanente derivante dal giudizio iniziato nel 2006, il termine era decorso dopo la definizione del giudizio con sentenza del 2018 e prima della notificazione del nuovo ricorso, avvenuta il 28 agosto 2024. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale impedisce una nuova decisione sulla medesima controversia.

  • art. 324 c.p.c.

    La sentenza non più soggetta a impugnazione fa stato tra le parti, impedendo la reiterazione della medesima domanda.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio esterno consente l’applicazione nel processo amministrativo delle disposizioni processuali civili compatibili, tra cui quelle sul ne bis in idem.

  • art. 2948 c.c.

    Il compenso per lavoro straordinario dei dipendenti pubblici è soggetto alla prescrizione quinquennale.

  • art. 2943 c.c.

    La domanda giudiziale interrompe la prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    La pendenza del giudizio determina l’effetto interruttivo permanente della prescrizione fino alla definizione del processo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il principio del ne bis in idem impedisce la reiterazione di una domanda già definita con sentenza passata in giudicato quando sussista identità delle parti, del petitum e della causa petendi.
  • Il successivo mutamento della situazione personale del ricorrente, quale il collocamento in pensione, non rende diversa una domanda avente ancora ad oggetto il medesimo accertamento del diritto al pagamento di emolumenti già azionato in un precedente giudizio.
  • Il compenso per lavoro straordinario spettante a un dipendente pubblico è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c.; l’effetto interruttivo permanente della precedente domanda opera solo fino alla definizione del relativo giudizio, dopodiché il termine prescrizionale riprende a decorrere.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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