L.R. Toscana 12/2023
Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana disciplina gli IRCCS pubblici non trasformati in fondazioni, definendone organi, nomine, statuto, supporto amministrativo e regime transitorio per il Meyer IRCCS. Prevede regole speciali anche per le fondazioni pubbliche riconosciute IRCCS. L’efficacia è attuale, con disposizioni transitorie specifiche per il passaggio del Meyer e senza nuovi oneri per il bilancio regionale.
Disciplina degli IRCCS pubblici e modifiche alla l.r. Toscana 40/2005
Disciplina degli IRCCS pubblici e modifiche alla l.r. Toscana 40/2005
La legge regionale interviene sulla disciplina del servizio sanitario regionale della Toscana per regolare in modo specifico gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici diversi dalle fondazioni, oltre a fissare regole di coordinamento per gli IRCCS privati e per alcune fondazioni pubbliche riconosciute IRCCS. Il provvedimento ha applicazione esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.
Ambito di applicazione e rapporti con il servizio sanitario regionale
Gli IRCCS pubblici con sede nel territorio regionale sono qualificati come parte integrante del servizio sanitario regionale e svolgono funzioni di alta qualificazione in ambito assistenziale, di ricerca e di formazione, partecipando anche alla ricerca nazionale e internazionale. L’attività assistenziale e, per quanto di competenza, quella di ricerca si svolgono nell’ambito degli indirizzi e della programmazione regionale.
Per gli IRCCS di diritto privato che svolgono attività concorrenti con le finalità del servizio sanitario regionale, i rapporti con la Regione sono definiti tramite specifici protocolli stipulati dal Presidente della Giunta regionale con i rappresentanti istituzionali degli enti interessati.
Gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono disciplinati dalle nuove norme regionali del capo IV bis, in coerenza con il d.lgs. 288/2003.
Organi dell’IRCCS di diritto pubblico
Gli organi degli IRCCS di diritto pubblico diversi dalle fondazioni sono:
- direttore generale;
- consiglio di indirizzo e verifica;
- direttore scientifico;
- collegio sindacale;
- collegio di direzione.
La legge definisce quindi una struttura di governo specifica, integrata con la componente scientifica e con organi di controllo e indirizzo coerenti con la natura di ente di alta specializzazione.
Direttore generale: nomina, funzioni e responsabilità
Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, nel rispetto delle regole regionali già previste; se l’IRCCS deriva dalla trasformazione di un’azienda ospedaliero-universitaria, la nomina richiede anche l’intesa con il rettore dell’università interessata.
Il direttore generale:
- adotta lo statuto dell’IRCCS;
- assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e i programmi definiti dal consiglio di indirizzo e verifica;
- è responsabile della gestione complessiva;
- ha la rappresentanza legale dell’istituto;
- esercita gli atti riservati dall’articolo 36, comma 3, della l.r. 40/2005.
Le cause di decadenza e revoca sono quelle previste dalla disciplina regionale generale; per la revoca dell’incarico è inoltre acquisito il parere del Ministro della salute.
Direttore sanitario e direttore amministrativo
Nello svolgimento delle funzioni il direttore generale si avvale di un direttore sanitario e di un direttore amministrativo, che devono possedere i requisiti e i poteri previsti dalla normativa statale di settore. Per i direttori iscritti nell’elenco regionale si applicano le disposizioni regionali in materia, mentre la cessazione del rapporto di lavoro segue le cause previste dalla disciplina regionale richiamata.
Consiglio di indirizzo e verifica: composizione, durata e compensi
Il consiglio di indirizzo e verifica determina gli indirizzi e gli obiettivi annuali e pluriennali dell’istituto e ne controlla la corrispondenza con attività svolte e risultati conseguiti, con particolare riguardo alle scelte strategiche, alla gestione e valorizzazione del patrimonio e alle funzioni di ricerca previste dalla normativa statale sugli IRCCS.
È nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri:
- tre individuati direttamente dal Presidente della Giunta regionale;
- due designati dal Ministro della salute.
L’atto di nomina indica quale dei tre componenti regionali assume la presidenza. Negli IRCCS derivanti da aziende ospedaliero-universitarie, uno dei componenti regionali è nominato su proposta dell’università interessata. I componenti devono essere di provata competenza e onorabilità, possedere i requisiti previsti dalla disciplina statale richiamata e restano in carica cinque anni.
È prevista un’indennità pari al 5% degli emolumenti del direttore generale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti della normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale.
Direttore scientifico e attività di ricerca
Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto del regolamento statale sui direttori scientifici degli IRCCS.
L’incarico:
- ha natura esclusiva;
- dura cinque anni;
- è disciplinato da contratto di prestazione d’opera intellettuale;
- può essere rinnovato;
- ha un compenso non superiore a quello del direttore generale.
Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico, promuove e coordina l’attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria previsto dalla normativa statale e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale.
Collegio sindacale: composizione e funzioni
Il collegio sindacale svolge le funzioni previste dalla normativa statale sugli IRCCS. È nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri:
- uno designato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale;
- uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze;
- uno designato dal Ministro della salute.
Il presidente del collegio è eletto dai sindaci nella prima seduta. I componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili oppure essere funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze con specifica esperienza professionale nel controllo contabile.
Collegio di direzione
Il collegio di direzione degli IRCCS è disciplinato dalla normativa regionale già esistente per tale organo. La composizione è però integrata dalla figura del direttore scientifico. L’organo esercita le funzioni previste dalla disciplina statale di riferimento per i collegi di direzione delle aziende sanitarie.
Statuto dell’IRCCS e contenuti obbligatori
L’organizzazione degli IRCCS è demandata allo statuto, nel rispetto dei principi del nuovo capo e delle indicazioni contenute nell’intesa del 1° luglio 2004 sugli IRCCS non trasformati in fondazioni.
Lo statuto deve individuare almeno:
- la sede legale e le eventuali sedi operative;
- le strutture operative con autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica;
- le procedure di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
- la disciplina del comitato tecnico scientifico, quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico all’attività di ricerca.
Il direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e verifica, adotta lo schema di statuto e lo trasmette alla Giunta regionale e al Ministero della salute per il parere di coerenza con la programmazione regionale e con la normativa vigente. I pareri devono essere resi entro 60 giorni; decorso tale termine, il direttore generale può approvare lo statuto.
Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e ruolo di ESTAR
Per le funzioni di supporto tecnico-amministrativo previste dalla l.r. 40/2005, gli IRCCS si avvalgono dell’ESTAR. Tuttavia, limitatamente all’attività di ricerca e per rispettare le scadenze di progetti nazionali o europei, gli IRCCS possono svolgere autonomamente alcune funzioni tecniche-amministrative, purché ciò sia adeguatamente motivato e comunicato a ESTAR e alla Regione.
Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche riconosciute IRCCS
Le fondazioni pubbliche operanti sul territorio regionale che ottengono il riconoscimento di IRCCS, se non è stato avviato il procedimento di trasformazione previsto dal d.lgs. 288/2003, devono adeguare il proprio statuto alle nuove regole del capo dedicato agli IRCCS pubblici. Devono inoltre assicurare la presenza della componente ministeriale sia nell’organo di governo sia nell’organo di revisione contabile, nella misura prevista per il consiglio di indirizzo e verifica e per il collegio sindacale.
A tali fondazioni si applicano anche le regole sul direttore scientifico e quelle sul contenuto e sulla procedura di approvazione dello statuto.
Regime transitorio per il Meyer IRCCS
La legge contiene una disciplina transitoria specifica per il passaggio dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer alla denominazione di “Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS”, efficace dalla data di entrata in vigore della disposizione.
In sintesi:
- il direttore generale in carica continua a svolgere le funzioni fino alla scadenza del mandato;
- fino al nuovo insediamento resta operativo il collegio sindacale in carica alla data di approvazione della disposizione;
- entro 60 giorni dall’entrata in vigore il direttore generale deve adottare il nuovo schema di statuto e richiedere le designazioni per il collegio sindacale;
- Giunta regionale e Ministero della salute esprimono il parere sullo statuto entro 20 giorni dal ricevimento;
- nello stesso termine il Presidente della Giunta regionale chiede al Ministro della salute le designazioni per il consiglio di indirizzo e verifica;
- il Presidente della Giunta regionale nomina il consiglio di indirizzo e verifica entro 20 giorni dal ricevimento delle designazioni.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente la neutralità finanziaria: non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Valutazione di attualità
La disciplina appare ancora attuale, perché introduce e organizza il regime regionale degli IRCCS pubblici e contiene un regime transitorio limitato al Meyer IRCCS ancora rilevante solo per gli effetti ordinamentali eventualmente residui. Non emerge un carattere di obsolescenza tale da renderla deprecata.
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