L.R. Toscana 10/2023
Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ratifica l’intesa del 6 dicembre 2022 tra Regioni e Province autonome per rendere stabile la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’intesa produce effetti con l’entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica. Restano fermi il contributo al CINSEDO disciplinato dalla l.r. 12/1983 e la neutralità finanziaria della legge.
Ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
La legge della Regione Toscana ratifica l’intesa sottoscritta il 6 dicembre 2022 dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, diretta a istituzionalizzare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il provvedimento ha funzione di recepimento dell’accordo interregionale e opera esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento regionale toscano, per quanto di competenza.
Oggetto della ratifica e disciplina dell’intesa
La norma dispone la ratifica dell’intesa allegata alla legge. In sostanza, la Regione approva formalmente l’accordo volto a dare una cornice stabile alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quale sede di coordinamento tra gli enti territoriali firmatari.
Efficacia dell’intesa
L’intesa non acquista efficacia immediata con la sola ratifica della singola legge regionale, ma soltanto dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica tra quelle necessarie. Il provvedimento precisa quindi un meccanismo di efficacia differita, legato al completamento del procedimento di ratifica da parte di tutte le Regioni e Province autonome aderenti.
Contributo al CINSEDO
La legge chiarisce che il contributo regionale al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) continua a essere disciplinato dalla legge regionale 21 febbraio 1983, n. 12. Non introduce quindi una nuova disciplina finanziaria su questo punto, ma conferma la vigenza del regime previgente.
Profili finanziari
È espressamente prevista la clausola di neutralità finanziaria: l’atto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non risultano quindi stanziamenti aggiuntivi o specifici effetti finanziari derivanti dalla ratifica.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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