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Legge

L.R. Toscana 15/2023

Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009.

Normativa regionaleL.R. Toscana 15/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina incompatibilità, indennità di funzione, rimborsi spese e autovetture di servizio per il Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, modificando il testo unico regionale n. 3/2009. Alcune previsioni entrano in vigore solo con la prima elezione dei Segretari questori o con la prima nomina del Sottosegretario; fino ad allora restano ferme le precedenti regole indicate.

Disposizioni attuative sul Sottosegretario regionale e adeguamento di indennità e rimborsi dei consiglieri e della Giunta

Disposizioni attuative su Sottosegretario, indennità e rimborsi nel sistema istituzionale regionale

La legge regionale 28 marzo 2023, n. 15 interviene sul testo unico regionale relativo a consiglieri e componenti della Giunta, per dare attuazione agli articoli 14 e 34-bis dello Statuto e disciplinare la posizione del Sottosegretario alla presidenza della Giunta, nonché il regime economico di alcune cariche istituzionali della Regione.

Incompatibilità del Sottosegretario alla presidenza della Giunta

L’incarico di Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale è dichiarato incompatibile con alcune cariche interne al Consiglio regionale. In particolare, non può cumularsi con:

  • componente dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
  • presidente o vicepresidente di gruppo consiliare;
  • componente dell’Ufficio di presidenza di commissione consiliare permanente.

Se la nomina a Sottosegretario interviene su un soggetto che ricopre una di tali cariche, l’interessato è invitato a rimuovere l’incompatibilità entro 10 giorni dal ricevimento dell’invito. In caso contrario, il Consiglio regionale dichiara la decadenza dalla carica già rivestita.

Indennità di funzione delle cariche regionali

La legge riscrive il regime dell’indennità di funzione spettante ai titolari dell’indennità di carica che svolgono particolari funzioni. L’indennità è parametrata, in percentuale, all’indennità mensile lorda percepita dai deputati alla data del 1° dicembre 2011.

Le percentuali previste sono:

  • Presidente della Giunta: 23,50%;
  • Presidente del Consiglio: 23,40%;
  • componente della Giunta e Sottosegretario alla presidenza della Giunta: 13,50%;
  • Vicepresidente del Consiglio: 13,40%;
  • Consigliere segretario del Consiglio: 8,40%;
  • Portavoce dell’opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10%;
  • Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: 5%;
  • Presidente di commissione: 8%;
  • Segretario questore del Consiglio: 4%;
  • Vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 4%.

Le indennità non sono cumulabili tra loro: chi svolge più funzioni ha diritto alla sola indennità più favorevole.

Rimborso spese per l’esercizio del mandato

La disciplina del rimborso spese viene sostituita e articolata in modo differenziato tra Presidente del Consiglio, Presidente della Giunta, consiglieri e componenti della Giunta.

Per il Presidente del Consiglio e per il Presidente della Giunta è previsto un rimborso spese mensile omnicomprensivo determinato dalla differenza tra quanto dovuto per indennità di carica e indennità di funzione e il limite di 13.000 euro.

Per consiglieri e componenti della Giunta è previsto un rimborso mensile omnicomprensivo composto:

  • da una quota fissa;
  • per i soli consiglieri, da una quota variabile legata alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede del Consiglio.

Al consigliere che ricopre anche la carica di Sottosegretario alla presidenza della Giunta non spetta la quota variabile.

La quota fissa è determinata in importi differenziati per carica, tra cui:

  • Presidente della Giunta: 2.819,81 euro;
  • Presidente del Consiglio: 2.824,25 euro;
  • componente della Giunta e Sottosegretario: 2.497,76 euro;
  • Vicepresidente del Consiglio: 2.182,20 euro;
  • Consigliere segretario del Consiglio: 2.119,20 euro;
  • Portavoce dell’opposizione: 2.140,00 euro;
  • Presidente di gruppo consiliare: 2.110,00 euro;
  • Vicepresidente di gruppo consiliare con almeno tredici consiglieri: 1.988,00 euro;
  • Presidente di commissione: 2.079,00 euro;
  • Segretario questore del Consiglio: 1.977,00 euro;
  • Vicepresidente e segretario di commissione: 1.977,00 euro;
  • Consigliere: 1.925,00 euro.

La quota variabile è calcolata sulla base di una presenza media presunta di 18 giornate mensili, moltiplicando per 0,48 euro il doppio della distanza tra residenza e sede del Consiglio, con distanza massima attribuibile di 220 km e minimo di 20 km. La distanza è arrotondata per eccesso a multipli di 20 ed è calcolata sul percorso più breve, stradale, autostradale, marittimo o combinato. Se il doppio della distanza supera 120 km, la parte eccedente è calcolata con coefficiente 0,26 euro.

Non spetta alcun rimborso spese o altra utilità per la partecipazione alle commissioni permanenti, istituzionali, speciali, di indagine o di inchiesta.

Autovetture di servizio

La legge estende espressamente al Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale la disciplina sulle autovetture di servizio già prevista per gli assessori.

Invarianza finanziaria

L’intervento è dichiarato privo di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2023-2024-2025, nell’ambito della Missione 1, Programma 1, Titolo 1.

Decorrenza ed efficacia delle nuove disposizioni

L’entrata in vigore è differenziata per gruppi di norme.

Entrano in vigore dalla prima elezione dei Segretari questori del Consiglio regionale:

  • le lettere b), d), e) e i) del nuovo articolo 5 della l.r. 3/2009;
  • le lettere b), d), e) e l) del nuovo articolo 6-bis della l.r. 3/2009.

Da tale data cessa anche l’efficacia della previsione del rimborso spese dell’articolo 6-bis, comma 1, limitatamente alla figura del Presidente del Consiglio regionale.

Entrano in vigore dalla prima nomina del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale:

  • le lettere a) e c) del nuovo articolo 5 della l.r. 3/2009;
  • il comma 3 e le lettere a) e c) del nuovo articolo 6-bis, comma 4, della l.r. 3/2009;
  • la disciplina sulle autovetture di servizio di cui all’articolo 4.

Da tale data cessa anche l’efficacia della previsione del rimborso spese dell’articolo 6-bis, comma 1, limitatamente alla figura del Presidente della Giunta regionale.

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