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Legge

L.R. Toscana 16/2023

Nuove disposizioni finalizzate al conseguimento dei valori limite per il materiale particolato PM10 e il biossido di azoto NO2, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019.

Normativa regionaleL.R. Toscana 16/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana rafforza la l.r. 74/2019 per accelerare il rientro nei limiti di PM10 e NO2 previsti dal d.lgs. 155/2010, introducendo monitoraggio più stringente per i comuni, un rapporto annuale entro il 31 maggio e sanzioni amministrative per l’uso vietato di generatori a biomassa. Prevede anche il diritto di rivalsa della Regione verso i comuni inadempienti e non comporta nuovi oneri.

Misure rafforzate per il rispetto dei limiti PM10 e NO2 e sanzioni sui generatori a biomassa in Toscana

Misure regionali per la qualità dell’aria in Toscana

La legge regionale Toscana 29 marzo 2023, n. 16 interviene sulla l.r. 74/2019 per rafforzare le misure finalizzate al rispetto dei valori limite di PM10 e biossido di azoto (NO2) previsti dal d.lgs. 155/2010, in attuazione della direttiva 2008/50/CE. Il provvedimento mira ad accelerare l’adeguamento della disciplina regionale alle criticità ancora aperte in materia di qualità dell’aria.

Contesto e finalità dell’intervento

La legge aggiorna il preambolo della l.r. 74/2019 richiamando la condanna della Corte di giustizia UE del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019 per il superamento sistematico e continuato del limite annuale di NO2 e per l’insufficienza delle misure adottate dal 2010 in poi. Viene ribadita la necessità di rafforzare gli strumenti regionali per evitare l’aggravamento della procedura di infrazione e per perseguire il rispetto dei limiti nel più breve tempo possibile.

Rafforzamento degli obblighi per comuni e amministrazioni coinvolte

La disciplina regionale estende espressamente alle misure relative al biossido di azoto NO2 gli obblighi già previsti per il PM10. I soggetti interessati devono presidiare e monitorare l’osservanza delle misure contenute nei piani e nei provvedimenti attuativi, secondo le linee guida regionali richiamate dalla l.r. 9/2010.

In particolare, i soggetti competenti devono:

  • programmare controlli, anche in loco, nell’ambito dell’attività di vigilanza;
  • redigere un rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni previste nei PAC e sugli esiti dei controlli;
  • trasmettere tale rapporto agli uffici competenti della Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno.

La mancata osservanza degli obblighi relativi ai PAC, oppure l’omissione della programmazione dei controlli e della redazione/invio del rapporto annuale, rileva ai fini delle conseguenze sanzionatorie previste dalla l.r. 74/2019.

Sanzioni per l’uso dei generatori di calore a biomassa

La legge introduce una specifica disciplina sanzionatoria per rafforzare il rispetto delle limitazioni all’utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa. Se l’inosservanza dei provvedimenti attuativi è accertata tramite i controlli previsti dalla legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria:

  • da 300,00 a 3.000,00 euro per l’utilizzo vietato dell’impianto;
  • a carico del soggetto che ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell’immobile in cui è ubicato l’impianto.

Se il controllo non viene effettuato per causa imputabile al medesimo soggetto, è prevista una sanzione da 100,00 a 600,00 euro. In entrambi i casi resta applicabile il pagamento in forma ridotta secondo la l. 689/1981.

Competenza all’accertamento e introito dei proventi

L’accertamento delle infrazioni, l’irrogazione delle sanzioni e l’introito dei proventi spettano ai comuni nel cui territorio si trovano i generatori utilizzati in violazione dei provvedimenti attuativi. Restano comunque ferme le competenze di altri soggetti eventualmente titolari di poteri di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi secondo la normativa vigente.

Adeguamento del piano regionale e durata dell’efficacia delle misure

Il PRQA deve essere adeguato alle misure adottate dalla Giunta regionale. La deliberazione della Giunta regionale adottata in attuazione della disciplina mantiene efficacia fino all’adeguamento del piano regionale alle nuove misure, così da evitare sovrapposizioni o vuoti regolatori.

Diritto di rivalsa della Regione

La legge disciplina anche il diritto di rivalsa della Regione nei confronti dei comuni inadempienti, qualora la mancata ottemperanza alle disposizioni regionali determini, per effetto di condanne ex art. 260 TFUE, oneri finanziari sopportati dalla Regione nell’ambito dei procedimenti previsti dall’art. 43 della l. 234/2012. La rivalsa può avvenire anche mediante compensazione sulle risorse regionali destinate agli enti inadempienti.

Neutralità finanziaria

Il provvedimento dichiara che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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