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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38676/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per violazioni dell'art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159/2011 (inosservanza degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale), sostenendo che, dopo lo stato di detenzione, il Tribunale avrebbe dovuto effettuare una nuova verifica della persistenza della pericolosità sociale prima di rimettere in esecuzione la misura di prevenzione. Invoca la sentenza Corte Cost. n. 162/2024 (che ha dichiarato l'illegittimità della locuzione "se esso si è protratto per almeno due anni" dell'art. 14 comma 2-ter d.lgs. 159/2011) e deduce che, non essendo stata fatta alcuna verifica dopo la scarcerazione, la misura era rimasta sospesa e le condotte contestate (mancata firma e allontanamento dal Comune) non integrano reato.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il giudice di legittimità ha ritenuto, in armonia con la Corte Costituzionale n. 162/2024 e con le Sezioni Unite (sentenza n. 51407/2018), che l'efficacia della misura di prevenzione sospesa per effetto della detenzione si riattiva solo dopo che il Tribunale ha proceduto a una nuova valutazione della persistenza della pericolosità sociale; non essendovi stata tale verifica prima della risottoposizione, gli obblighi imposti risultavano privi di efficacia e le violazioni contestate non integrano reato. Si segnala che il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio, mentre il difensore aveva chiesto annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione), art. 14 comma 2-ter

    "se esso si è protratto per almeno due anni"

    La disposizione originariamente subordinava la verifica della persistenza della pericolosità sociale alla detenzione per espiazione pena protrattasi per almeno due anni; la Corte Costituzionale ha ritenuto tale inciso illegittimo perché introduceva una presunzione di persistenza non coerente con la finalità rieducativa della pena.

  • decreto legislativo n. 159 del 2011, art. 75 comma 2

    Sanziona le violazioni degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale; la sua operatività presuppone però l'efficacia in concreto del provvedimento di applicazione della misura.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 162 del 2024

    Ha dichiarato l'illegittimità dell'inciso che richiedeva una detenzione di almeno due anni per imporre la rivalutazione della pericolosità, stabilendo che l'Autorità deve comunque valutare la persistenza della pericolosità dopo la detenzione, affinché non si neghi l'effetto rieducativo della pena e non si creino disparità rispetto alle misure di sicurezza.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 291 del 2013

    Già individuava il principio per cui, se l'esecuzione della misura è rimasta sospesa per effetto della detenzione, l'organo applicante deve valutare nuovamente la persistenza della pericolosità prima di rimettere in esecuzione la misura.

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 51407 del 2018

    Ha chiarito che la sospensione dell'efficacia della misura per effetto della detenzione permane fino alla nuova verifica della pericolosità da parte del giudice e che questa verifica è condizione dell'efficacia della misura; in assenza della verifica, la violazione degli obblighi non integra il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011.

  • Costituzione, art. 27 comma 3

    Richiama la finalità rieducativa della pena; la giurisprudenza costituzionale ha usato tale principio per sostenere l'obbligo di verificare caso per caso l'eventuale recupero alla convivenza civile anche dopo periodi detentivi brevi.

  • Costituzione, art. 13

    La Corte ha richiamato l'art. 13 nel valutare la proporzionalità delle misure limitative della libertà personale, ritenendo che l'accertamento della persistenza della pericolosità costituisca condizione di proporzionalità.

  • codice di procedura penale, art. 679 comma 1

    Riferimento comparativo: la Corte ha richiamato la disciplina delle misure di sicurezza per evidenziare l'assenza di giustificazioni per trattamenti differenti rispetto alle misure di prevenzione in tema di rivalutazione della pericolosità.

Massime di principio

  • Se una misura di prevenzione (es. sorveglianza speciale) è stata sospesa per effetto di uno stato di detenzione, l'autorità che deve rimettere in esecuzione la misura è tenuta, in linea di principio, a verificare la persistenza della pericolosità sociale prima che la misura produca efficacia.
  • In assenza della nuova verifica di persistenza della pericolosità, la misura rimane priva di efficacia e le violazioni degli obblighi ad essa collegate non integrano il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. n. 159/2011.
  • La durata della detenzione (anche se inferiore a due anni) non esclude, dopo la declaratoria di illegittimità dell'inciso temporale, l'obbligo di valutazione: il giudice deve operare una valutazione caso per caso e può, solo in ipotesi motivate di brevità e continuità, ritenere ragionevolmente omissibile la rivalutazione.
  • Occorre distinguere gli stati detentivi: sia la detenzione per espiazione della pena sia lo stato di custodia cautelare possono determinare la sospensione dell'efficacia della misura; la regola pratica è però la stessa: prima della riammissione in esecuzione della misura va verificata la pericolosità.
  • Prima di qualificare penalmente la violazione di obblighi derivanti da una misura di prevenzione sospesa, verificare sempre nei fascicoli se sia stata effettuata formale nuova valutazione/ordinanza di riesame da parte dell'organo competente.
  • Fare riferimento alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (sent. Corte Cost. n. 162/2024; SS.UU. n. 51407/2018) per argomentare eventuali eccezioni o per motivare la mancata rivalutazione solo in ipotesi specificamente giustificate.

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