Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26555/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, previa rideterminazione della pena, aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorso si fondava su una censura di asserita carenza motivazionale della decisione impugnata, ma la Corte ha rilevato che il motivo era meramente cumulativo e tautologico, privo di un effettivo confronto con l'apparato argomentativo della sentenza di merito e dunque intrinsecamente aspecifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., ritenendo il motivo privo di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero ex art. 616 c.p.p. La condanna per il reato contestato è rimasta ferma, con sola rideterminazione della pena già effettuata in appello.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ne ha inciso sul merito.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile perché intrinsecamente aspecifico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a una censura generica, cumulativa o tautologica della motivazione impugnata, senza indicare specifiche ragioni di critica e senza confrontarsi con l'apparato argomentativo della sentenza di merito.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze assertive sulla carenza motivazionale non è sufficiente.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.