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Sentenza

Sentenza n. 3012/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sede di Pescara, n. 311/2025, che aveva annullato il diniego universitario all’iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente aveva chiesto all’Università, ai sensi del regolamento di Ateneo, l’immatricolazione a un anno successivo al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, allegando il proprio curriculum, i crediti formativi acquisiti, gli esami sostenuti e le votazioni conseguite. L’Ateneo aveva respinto l’istanza rilevando l’assenza di posti definitivamente disponibili e, di conseguenza, non aveva pubblicato avvisi o bandi per la presentazione di domande di ammissione mediante trasferimento, passaggio, equipollenza o riconoscimento del titolo. Il TAR aveva ritenuto illegittimo il diniego, interpretando il d.m. n. 583/2022 nel senso che l’Università avrebbe dovuto procedere alla ricognizione dei posti disponibili, senza attribuire precedenza agli studenti collocati nella graduatoria nazionale, e riesaminare la propria attività. L’Università ha appellato la sentenza contestandone l’interpretazione della disciplina applicabile e sostenendo, in particolare, che l’iscrizione ad anni successivi al primo presuppone una procedura selettiva comparativa, aperta a tutti i potenziali interessati, preceduta dalla ricognizione dei posti disponibili e dalla pubblicazione di appositi avvisi o bandi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando integralmente la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Il Collegio ha ritenuto fondato l’indirizzo dell’Ateneo secondo cui la disciplina delle iscrizioni ad anni successivi al primo richiede una valutazione comparativa e unitaria delle istanze nell’ambito di una procedura selettiva aperta a tutti i soggetti potenzialmente interessati. Tale procedura deve essere preceduta dalla ricognizione dei posti resisi disponibili nella coorte di riferimento e dalla predeterminazione dei criteri di selezione, nonché dalla pubblicazione di un apposito avviso o bando. L’iscrizione diretta del singolo richiedente, senza previa procedura comparativa, non è quindi configurabile. Il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio orientamento costante, formatosi anche con riferimento al d.m. n. 583/2022, precisando che le relative motivazioni valgono in generale per i decreti ministeriali succedutisi nel tempo, incluso il d.m. n. 472/2024. Sono state compensate integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 9, Regolamento di Ateneo

    La disposizione è richiamata quale base regolamentare dell’istanza di immatricolazione ad anni successivi al primo presentata dallo studente.

  • d.m. n. 583/2022, allegato 2, punti 12-15

    “agli Atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni”

    La disposizione non fonda un diritto all’iscrizione diretta del singolo richiedente; deve essere coordinata con i principi di trasparenza e imparzialità e con la necessità di una procedura comparativa tra tutti gli interessati.

  • d.m. n. 218/2020, allegato 2, punto 13

    “procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell’Ateneo di destinazione” e “la pubblicazione di appositi avvisi o bandi”

    La previsione conferma che le istanze di iscrizione ad anni successivi al primo devono essere valutate nell’ambito di una procedura selettiva comparativa, introdotta dalla pubblicazione di un avviso o bando relativo ai posti disponibili.

  • d.m. n. 472/2024

    La disciplina interpretata dal Consiglio di Stato si applica, in via generale, anche al decreto ministeriale vigente e succeduto ai precedenti decreti in materia.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della possibilità di motivare la decisione mediante rinvio a precedenti specifici e conformi.

  • art. 74, comma 1, c.p.a.

    È richiamato insieme all’art. 88 c.p.a. per il riferimento alle motivazioni dei precedenti conformi.

Massime di principio

  • L’iscrizione a un anno successivo al primo di un corso di laurea magistrale a numero programmato non può essere disposta direttamente sulla base della sola istanza individuale e della valutazione del curriculum del richiedente.
  • La disponibilità di posti per l’iscrizione ad anni successivi al primo deve essere previamente accertata con riferimento alla coorte e all’anno di corso interessati.
  • Quando vi siano posti disponibili, l’amministrazione universitaria deve assicurare una procedura selettiva comparativa, aperta a tutti i potenziali interessati, mediante pubblicazione di un apposito avviso o bando e predeterminazione dei criteri di selezione.
  • La procedura comparativa per l’iscrizione ad anni successivi al primo è necessaria per garantire trasparenza, imparzialità e selezione dei candidati più meritevoli; il riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità costituisce un presupposto della successiva iscrizione, non un titolo per ottenere l’iscrizione diretta.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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