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Ordinanza

Ordinanza n. 30/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. uscita n. -OMISSIS- del 17.09.2025, notificato in data 18.09.2025; - di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, consequenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto decisivo e incontestato il superamento della soglia reddituale per l'intero anno 2024, qualificandolo come causa di per sé ostativa alla prosecuzione del beneficio di accoglienza. Non sono quindi ravvisati, nella fase cautelare, elementi idonei a giustificare la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca o cessazione delle misure di accoglienza, prot. uscita del 17 settembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un provvedimento della Prefettura - U.T.G. di Piacenza lesivo della prosecuzione delle misure di accoglienza. Il testo non espone specifici motivi di ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della contestazione del provvedimento. In sede cautelare è risultato incontestato che la ricorrente avesse superato, per tutto l'anno 2024, la soglia reddituale prevista quale presupposto per la concessione delle misure di accoglienza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza di sospensione è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, la base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il superamento della soglia reddituale prevista come presupposto per la concessione delle misure di accoglienza costituisce, di per sé, causa ostativa alla prosecuzione o alla costanza del beneficio.
  • In sede cautelare, il superamento incontestato della soglia reddituale rilevante esclude la sospensione dell'efficacia del provvedimento che incide sulle misure di accoglienza, non risultando configurabile un fumus idoneo a sorreggere la domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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