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Sentenza

Sentenza n. 3563/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5841/2025, resa tra le parti, relativa alla impugnazione del provvedimento ricevuto il 24 maggio 2021 di rigetto del Progetto standardizzato (PS) n. CB0000000962, nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, incluso in via subordinata l'art. 2, comma 1 del D.M. 10 maggio 2018, e per l'accertamento del diritto alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti e la relativa condanna.

Giustizia amministrativa202505058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 5841/2025, che aveva respinto il ricorso contro il rigetto del progetto standardizzato per l'ottenimento di Certificati Bianchi relativo all'installazione di LED nell'illuminazione stradale del Comune di Grottaglie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato al GSE un progetto standardizzato per un intervento di relamping dell'illuminazione pubblica, dichiarando che i lavori erano già iniziati. Il GSE aveva respinto l'istanza ritenendo che tutti gli impianti, sia ante sia post intervento, fossero dotati di misuratori di energia elettrica e che, pertanto, il risparmio fosse misurabile direttamente con il metodo a consuntivo, non ricorrendo i presupposti del metodo standardizzato. Il GSE aveva inoltre rilevato che il progetto non era riferibile a un unico soggetto titolare e che non avrebbe potuto essere convertito in progetto a consuntivo, essendo stato avviato prima della presentazione dell'istanza.\n\nIn appello, la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 9, comma 1, lett. b), e dell'Allegato 1, punto 2, del D.M. 11 gennaio 2017, nonché difetto di istruttoria, sostenendo che la non installazione di nuovi misuratori, per ragioni di convenienza economica, consentisse comunque il ricorso al metodo standardizzato e che il GSE non avesse adeguatamente valutato le integrazioni prodotte; 2) violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione e buona amministrazione, nonché irragionevolezza e contraddittorietà del D.M. 10 maggio 2018, per non avere esteso ai progetti a consuntivo la deroga temporale prevista per i progetti standardizzati; 3) violazione dell'art. 2, comma 1, lett. n) e w), del D.M. 11 gennaio 2017 e travisamento dei fatti quanto alla titolarità del progetto, sostenendo che la società controllata incaricata dell'intervento fosse riconducibile al medesimo soggetto titolare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR.\n\nQuanto al primo motivo, il Collegio ha distinto il metodo a consuntivo, basato sulla misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche e idoneo a verificare direttamente il risparmio energetico, dal metodo standardizzato, fondato sulla misurazione di un campione rappresentativo e sull'estensione stimata dei risultati agli interventi ripetitivi. Il metodo standardizzato ha natura residuale ed è ammesso quando sia dimostrata la ripetitività dell'intervento e la non convenienza economica dell'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi. Se i misuratori sono già presenti e funzionanti, il risparmio è tecnicamente misurabile in modo diretto; non ricorrono quindi i presupposti per il metodo standardizzato, anche se non occorre installare nuovi misuratori. L'eventuale presenza solo parziale o il malfunzionamento dei misuratori avrebbe imposto al proponente di dimostrare la non economicità dell'integrazione o sostituzione della rete di misurazione. Nel caso concreto, non era necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, poiché la presenza dei misuratori e l'avvio dell'intervento risultavano dalle dichiarazioni e integrazioni della stessa società.\n\nIl Collegio ha rilevato inoltre che il progetto era stato avviato prima della presentazione dell'istanza. Pertanto, non avrebbe potuto essere presentato come progetto a consuntivo, poiché l'art. 2, lett. o), del D.M. 11 gennaio 2017 richiede che l'avvio della realizzazione sia successivo alla domanda. La deroga temporale introdotta dal D.M. 10 maggio 2018 riguardava soltanto i progetti standardizzati e non consentiva di ammettere un progetto tecnicamente non riconducibile a tale categoria.\n\nIl secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, poiché la società non aveva mai presentato un progetto a consuntivo e le considerazioni del GSE sulla mancata convertibilità erano state riconosciute dalla stessa appellante come una digressione, non costituente autonoma ragione di rigetto. In ogni caso, la censura è stata ritenuta infondata nel merito: la scelta normativa di limitare la deroga ai progetti standardizzati rientrava nella discrezionalità del regolatore e non risultava irragionevole, essendo collegata alla specifica impossibilità di presentare tali progetti in assenza delle schede tecniche, situazione non ravvisabile per i progetti a consuntivo.\n\nLa censura sulla titolarità del progetto è stata assorbita, perché l'assenza degli altri presupposti di ammissibilità era già sufficiente a giustificare il rigetto. Le spese del grado sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, D.M. 11 gennaio 2017

    a) metodo a consuntivo; b) metodo standardizzato

    Il metodo a consuntivo misura direttamente i risparmi mediante un programma di misura; il metodo standardizzato utilizza un campione rappresentativo ed è subordinato alla ripetitività dell'intervento e alla non convenienza economica dell'installazione di misuratori dedicati.

  • art. 2, comma 1, lett. o), D.M. 11 gennaio 2017

    la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi

    Il progetto a consuntivo è ammissibile solo se la realizzazione è iniziata dopo la presentazione della domanda di accesso.

  • Allegato 1, capitolo 2, punto 2.1, D.M. 11 gennaio 2017

    a) la ripetitività del progetto [...] b) la non convenienza economica dell'investimento per l'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi

    Il metodo standardizzato è residuale e richiede la dimostrazione congiunta della ripetitività dell'intervento e della non convenienza economica della misurazione diretta.

  • art. 7, comma 5, D.M. 11 gennaio 2017

    Il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE

    L'emissione dei certificati deve corrispondere a risparmi energetici previamente verificati e certificati.

  • art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 11 gennaio 2017

    Il consumo di baseline è dato dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento

    La baseline costituisce il parametro di riferimento per il calcolo dei risparmi energetici addizionali.

  • art. 2, D.M. 10 maggio 2018

    sono applicabili a tutti gli interventi la cui data di avvio della realizzazione è successiva alla data di entrata in vigore del decreto suddetto

    La deroga temporale introdotta dal decreto riguarda i progetti standardizzati e non si estende ai progetti a consuntivo.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    I principi di collaborazione e buona fede non consentono di qualificare come progetto a consuntivo una domanda che non rispetti il requisito temporale sostanziale previsto dalla disciplina di settore.

  • art. 2, comma 1, lett. n), D.M. 11 gennaio 2017

    progetto di efficienza energetica come intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto

    La questione della titolarità del progetto è stata assorbita e non decisa nel merito.

Massime di principio

  • Nel sistema dei Certificati Bianchi, il metodo a consuntivo, basato sulla misurazione puntuale dei consumi e dei risparmi, costituisce il metodo ordinario e preferenziale; il metodo standardizzato ha natura residuale e consente una quantificazione stimata mediante un campione rappresentativo.
  • La presenza di misuratori già installati e funzionanti esclude il ricorso al metodo standardizzato, anche quando non sia necessaria l'installazione di nuovi misuratori, perché il risparmio energetico può essere accertato direttamente con il metodo a consuntivo.
  • Quando i misuratori siano presenti o funzionanti solo parzialmente, spetta al proponente dimostrare che l'integrazione o la sostituzione della rete di misurazione non è economicamente conveniente rispetto al valore dei Certificati Bianchi ottenibili.
  • Il requisito secondo cui l'avvio della realizzazione deve essere successivo alla presentazione dell'istanza impedisce l'ammissione di un progetto a consuntivo già iniziato, né tale progetto può essere riqualificato d'ufficio come progetto standardizzato se non possiede i requisiti tecnici di quest'ultimo.
  • La deroga temporale prevista per i progetti standardizzati può essere limitata a tale categoria quando sia giustificata dalla specifica impossibilità di presentare le relative domande per la mancanza delle schede tecniche; la diversa disciplina dei progetti a consuntivo non è per ciò solo irragionevole.
  • L'amministrazione non è tenuta a svolgere ulteriori approfondimenti istruttori su circostanze decisive già dichiarate dal proponente nella domanda e nella documentazione integrativa.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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