Sentenza n. 12471/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del Diniego del Visto di ingresso per “motivi di Studio” notificato all'istante il 28/08/2023 (posizione 20230001565) dell'Ambasciata d'Italia di Accra e degli ulteriori atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio notificato il 28 agosto 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, relativo alla frequenza di un corso per l'anno accademico 2023/2024, lamentando l'illegittimità del diniego e insistendo, nelle more del giudizio, anche per il risarcimento del danno. L'amministrazione aveva motivato il diniego con l'insufficienza dei mezzi economici. Il ricorrente aveva documentato somme successivamente al preavviso di diniego, sostenendo l'idoneità della disponibilità economica a sostenere gli studi all'estero.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'anno accademico 2023/2024 si era ormai concluso e non risultava pertanto più utile l'annullamento del diniego, né era stata resa nota la persistenza dell'interesse alla prosecuzione del percorso di studi. Poiché il ricorrente aveva dichiarato di conservare interesse ai fini risarcitori, il Collegio ha comunque esaminato l'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. e ha ritenuto il ricorso infondato. Il diniego è stato considerato legittimo perché le somme documentate, peraltro prodotte solo dopo il preavviso di diniego, costituivano un mero anticipo dello stipendio del genitore e non potevano essere destinate alla sponsorizzazione degli studi esteri, essendo necessarie al sostentamento di una famiglia numerosa. Il giudice ha così escluso l'accertamento dell'illegittimità dell'atto e ha ritenuto assorbita la questione relativa all'eventuale invalidità della procura per difetto di legalizzazione consolare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice, prima della decisione, ha dato alle parti avviso del possibile profilo di improcedibilità sopravvenuta.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'annullamento dell'atto non risultava più utile dopo la conclusione dell'anno accademico cui il visto si riferiva.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
La disposizione impone al giudice di verificare comunque l'illegittimità dell'atto quando il ricorrente, pur non potendo più ottenere un'utilità dall'annullamento, conservi un interesse ai fini risarcitori.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, si conclude il periodo temporale cui era funzionalmente preordinato il provvedimento impugnato, l'azione di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse se l'annullamento non può più arrecare un'utilità concreta al ricorrente.
- La dichiarazione di persistenza dell'interesse ai fini risarcitori impone al giudice, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., di esaminare la legittimità dell'atto anche dopo la sopravvenuta inutilità dell'annullamento.
- Ai fini del rilascio di un visto per motivi di studio, la disponibilità economica deve essere effettiva e concretamente destinabile al finanziamento degli studi all'estero; somme costituenti un mero anticipo dello stipendio del genitore e necessarie al sostentamento di una famiglia numerosa non comprovano sufficienti mezzi economici.
- La produzione della documentazione economica soltanto successivamente al preavviso di diniego non esclude la valutazione della sua insufficienza sostanziale quando le somme documentate non risultino comunque idonee allo scopo dichiarato.
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