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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8787/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per delitti connessi all'art. 416-bis c.p. (partecipazione ad associazione mafiosa e reati connessi). La difesa deduceva vizio di motivazione ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che la presunzione di pericolosità potesse essere superata sulla base di elementi concreti di "neutralizzazione" (in particolare il trasferimento dell'imputato a Pordenone presso la figlia e il genero, entrambi appartenenti alla polizia penitenziaria) e che la mancata considerazione della non operatività della cosca nella zona di Pordenone e degli elementi di fatto presentati costituisse un difetto motivazionale e una violazione dell'orientamento di legittimità che ammette la possibilità di rimuovere la prognosi negativa anche con circostanze di fatto non equivalenti al formale recesso dall'associazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure e ha confermato la legittimità della custodia cautelare in carcere. Nel motivare il rigetto la Corte ha richiamato il principio secondo cui, soprattutto in presenza di una "associazione mafiosa storica" (come il clan Moccia), la presunzione di pericolosità ha rilievo particolare e il fattore temporale è di norma inidoneo a neutralizzarla. Pur riconoscendo che la presunzione è relativa e può essere superata da elementi oggettivi che dimostrino un effettivo e irreversibile allontanamento dal gruppo, ha ritenuto che, nel caso di specie, non sussistessero elementi idonei a provare tale allontanamento: il clan è storicamente strutturato, opera anche fuori regione, mantiene capacità economiche e logistiche, e Amabile risultava organico nel ruolo di "trait d'union" tra esponenti locali e vertici; le misure meno afflittive erano considerate inidonee a impedire il mantenimento dei collegamenti e la reiterazione criminosa. Conseguentemente la Corte ha rigettato il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposto l'inoltro della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. attuaz. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma contiene la presunzione relativa di pericolosità sociale per taluni reati (tra cui l'associazione mafiosa). La Corte ricorda che tale presunzione può essere superata, ma richiede elementi oggettivi e concreti che dimostrino l'effettivo e irreversibile allontanamento dall'associazione; non è sufficiente la mera indicazione di misure esecutive o trasferimenti non sorretti da prova di neutralizzazione del vincolo associativo.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definisce il reato di associazione mafiosa e gli effetti aggravanti: in relazione a tale norma la dottrina giurisprudenziale attribuisce una presunzione di pericolosità rafforzata, specialmente quando si tratta di consorterie storiche e strutturate, rendendo più stringente la prova richiesta per neutralizzare la prognosi cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione nei confronti del ricorrente.

  • art. 94, comma 1 ter, disposizioni di attuazione del c.p.p.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti consequenziali in caso di mancata rimessione in libertà: la Corte ha disposto tale trasmissione.

Massime di principio

  • La presunzione di pericolosità ex art. 275 c.p.p. in materia di associazione mafiosa è relativa ma particolarmente robusta quando la fattispecie concerne clan "storici" e strutturati; il fattore temporale da solo difficilmente vince la presunzione.
  • Per superare la presunzione è necessario fornire elementi oggettivi, concreti e persuasivi che dimostrino un effettivo e irreversibile allontanamento dall'associazione (non basta il semplice trasferimento di residenza o la proposta di misura alternativa se non comprovano la perdita dei legami associativi).
  • Il giudice delle misure cautelari deve compiere una ricognizione degli elementi di neutralizzazione qualora siano stati dedotti, ma il suo onere non consiste nel provare la pericolosità: occorre verificare la 'prova di resistenza' della presunzione alla luce degli elementi offerti dalla difesa.
  • La rilevanza di circostanze personali (es. convivenza con parenti appartenenti alle forze dell'ordine) può avere peso difensivo, ma deve essere documentata e valutata insieme alla struttura, capacità operativa e rete territoriale dell'associazione di riferimento.
  • Le misure cautelari meno afflittive possono essere ritenute inidonee quando non assicurano un controllo continuo e costante idoneo a impedire il mantenimento dei collegamenti associativi e la reiterazione del reato, soprattutto se l'associazione dimostra capacità economiche e logistiche di sostegno agli affiliati.

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