Cassazione Penale, Sentenza n. 00892/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna alla multa di euro 300,00 per il reato di minacce (art. 612 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di norme processuali e motivazione apparente per aver basato la condanna soprattutto sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute contraddittorie; 2) travisamento della prova e errata applicazione dell'art. 612 c.p., sostenendo che i testi della difesa non avevano confermato le minacce ma solo il contesto; 3) mancata considerazione delle circostanze concrete (discussione sul luogo di lavoro e accesa conflittualità) che, secondo il ricorrente, avrebbero inciso sulla valutazione della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (deciso il 16/12/2025). Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, perché la decisione del giudice di pace motivava in modo logico e puntuale l'attendibilità della persona offesa (precisione delle dichiarazioni nonostante il tempo, riconoscimento del litigio, assenza di interesse economico per la mancata costituzione di parte civile) e non richiedeva una rivalutazione del materiale probatorio nella sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ugualmente respinto: il contesto della discussione sul luogo di lavoro non esclude la rilevanza delle minacce e può anzi accentuarne la portata e il timore ingenerato. In sintesi, mantenuta la condanna per minacce e rigettato il ricorso.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Invocato dal ricorrente in relazione alla correttezza della motivazione e alla verifica degli atti decisionali; la Corte non ha rilevato violazioni formali che incidano sulla legittimità della motivazione.
art. 192 c.p.p.
Richiamato nel quadro delle censure relative alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che le valutazioni di attendibilità rientrano nel sindacato limitato di legittimità e non consentono la riconsiderazione dei fatti.
art. 533 c.p.p.
Dynamic riferimento alle statuizioni in materia di impugnazioni e motivazione; utilizzato nella censura sulla presunta violazione di legge processuale, la Corte non ha ravvisato illegittimità.
art. 546 c.p.p.
Richiamato nel contesto delle doglianze processuali; la Corte ha valutato che non vi è stata violazione tale da giustificare la cassazione.
art. 612 c.p.
Norma incriminatrice applicata per la fattispecie di minacce; la Corte ha confermato che gli elementi del reato (proferimento di frasi minacciose idonee a ingenerare timore) sono stati adeguatamente valutati dal giudice di merito.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone, Rv. 207944)
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Citando il precedente, la Corte ha ribadito il principio secondo cui la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove, potendo sindacare la motivazione solo per profili di violazione di legge.
Massime di principio
- In cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto: non è ammessa una libera riconsiderazione delle valutazioni di fatto e dell'attendibilità delle prove, salvo vizio di legge.
- La sola presenza di contraddizioni parziali nelle dichiarazioni della persona offesa non rende automaticamente inaffidabile il suo racconto; il giudice valuta la precisione, il dettaglio, il riconoscimento e l'assenza di interessi economici.
- Le testimonianze difensive che negano di aver udito minacce non necessariamente smentiscono la versione della vittima se confermano il contesto o non possono accertare esattamente quanto proferito.
- Il contesto (es. discussione accesa sul luogo di lavoro) non esclude la configurazione del reato di minacce e può anzi aggravare la percezione di timore nella persona offesa.
- Per impugnare con successo una valutazione motivazionale in Cassazione è necessario dimostrare una violazione di legge nella motivazione o un vizio formale, non soltanto richiedere una diversa lettura delle prove.
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