Sentenza n. 1439/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 5129/2024 del 4 luglio 2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico della Carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 5129/2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico della Carta del docente, oltre alle spese processuali. Dedotta la mancata esecuzione del giudicato, il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'accoglimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato l'amministrazione al pagamento di un'astreinte pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine finale coincidente con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il limite è stato ritenuto necessario per evitare che la penalità perda la funzione compulsiva e si trasformi in una sproporzionata compensazione economica. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza consente al giudice di disporre una penalità di mora e di adottare le misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione del giudicato; la sua applicazione deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora assolve una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con un termine ulteriore per l'esecuzione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché la quantificazione sia non manifestamente iniqua e mantenga una funzione principalmente compulsiva.
- In caso di nomina del commissario ad acta, l'amministrazione conserva il potere di provvedere spontaneamente fino all'adempimento; pertanto, il dies ad quem dell'astreinte coincide con il giorno dell'adempimento spontaneo, anche se successivo all'insediamento del commissario.
- La penalità di mora decorre, secondo il criterio adottato nella decisione, dal decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere e deve essere soggetta a un limite massimo, individuato nel 10% dell'importo dovuto, per evitare che si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.
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