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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34200/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, come terza interessata e proprietaria dell'autocisterna, impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di convalida del sequestro preventivo dell'autocisterna targata F0169FN, di 19.450 litri di prodotto petrolifero e dei documenti di accompagnamento, posti sotto sequestro nell'ambito di un procedimento penale a carico di Ciaramella Giovanni per violazioni connesse al d.lgs. n. 504/1995. I motivi: 1) violazione di legge per aver escluso la buona fede del terzo proprietario; 2) motivazione apparente perché il Tribunale avrebbe erratamente ritenuto che Ciaramella fosse dipendente della societa ricorrente; 3) violazione di legge per aver disposto un sequestro preventivo impeditivo in assenza di domanda cautelare del P.M.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il consolidato principio secondo cui il terzo che chiede la restituzione di cose pertinenti al reato deve provare la titolarita del diritto, la propria estraneita al reato e la buona fede (assenza di negligenza che abbia reso possibile l'uso illecito). La Corte rileva che la ricorrente non ha adempiuto all'onere allegatorio: il contratto di comodato prodotto era privo di data certa e non prodotto nella fase cautelare; non e stato prodotto il verbale di sequestro per confutare l'accertamento degli agenti circa la dipendenza di Ciaramella; il terzo motivo e nuovo e non era stato devoluto in sede di riesame cautelare. Per questi motivi i primi due motivi sono aspecifici e il terzo e inammissibile. Ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 13 agosto 1993, n. 504 (d.lgs. n. 504/1995)

    Le norme sono la base della imputazione penale relativa a reati connessi al prodotto petrolifero; nella sentenza sono citate per circoscrivere il reato a carico dell'indagato, ma non sono oggetto di specifica interpretazione dottrinale dalla Corte di Cassazione nel provvedimento impugnato

  • Codice di procedura penale

    La Corte applica l'art. 616 c.p.p. per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; la norma permette la condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile

  • Principio giurisprudenziale consolidato

    In tema di sequestro di cose pertinenti al reato, il terzo che chiede la restituzione deve provare (i) la titolarita del diritto sulla cosa, (ii) la propria estraneita al reato e (iii) la buona fede, intesa come assenza di colpa o negligenza che abbia consentito l'uso illecito del bene; l'onere probatorio grava sulla parte che si pretende proprietaria

Massime di principio

  • Il terzo proprietario che chiede la restituzione di beni sequestrati deve allegare e provare documentalmente la titolarita del diritto (es. atto costitutivo, visure, contratto datato) e non puo limitarsi a mere affermazioni.
  • Deve dimostrare l'estraneita personale e la buona fede: occorre provare che l'uso illecito della cosa era a lei ignoto e non conseguenza di negligenza o colpa nella custodia o nell'affidamento.
  • I documenti decisivi per la valutazione (contratti, verbali di sequestro, visure, comunicazioni di affidamento) vanno prodotti nella fase cautelare o nel riesame; non produrli rende le censure aspecifiche e il ricorso inammissibile.
  • Non sono ammissibili in sede di cassazione o di riesame censure nuove che non siano state dedotte tempestivamente nelle fasi precedenti: la questione deve essere devoluta nella sede opportuna per poter essere esaminata.
  • La ricostruzione fattuale del giudice (es. verbalizzazioni degli agenti sul luogo) se non specificamente e documentalmente contrastata resta convincente ed e difficile da superare in sede di impugnazione.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata oltre che alle spese processuali anche a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende) quando la condotta processuale giustifichi tale misura.

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