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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31363/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse a rivalutare il giudizio di merito sul dolo dell'evasione, ma che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, non illogica e capace di reggere al vaglio di legittimità. Dall'inammissibilità sono seguite le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 luglio 2025. Dal testo emerge che il ricorso contestava la tenuta motivazionale della decisione di merito nella parte in cui era stato ritenuto integrato il dolo del reato di evasione. La difesa sosteneva, in sostanza, un vizio di motivazione sulla prova dell'elemento soggettivo; la Corte di cassazione ha però ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, rendendo la valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della critica alla motivazione, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • La censura sulla sussistenza del dolo è inammissibile se mira soltanto a contrapporre una diversa lettura del fatto e delle prove rispetto a quella già logicamente esaminata dal giudice di merito.
  • L'adeguato esame delle deduzioni difensive da parte del giudice di merito esclude la censurabilità della decisione in cassazione, salvo vizi effettivi di motivazione rilevabili nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

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