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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37090/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sannino: deduceva che l'atto di appello da lui proposto conteneva un motivo specifico volto a ottenere la revoca della confisca della somma di denaro ritenuta provento del reato (commercio di sostanze dopanti), motivo poi ritenuto inapplicabile dalla Corte d'appello per presunta mancata formulazione. Palumbo: lamentava omessa motivazione della Corte d'appello riguardo alla quantificazione della diminuzione di pena (in particolare la massima estensione del terzo) una volta riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva; in sostanza contestava che l'atto di appello fosse omesso sul punto decisivo della misura della riduzione.

La decisione

Per Sannino la Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: dall'esame dell'atto di appello risulta effettivamente formulato un motivo specifico diretto alla revoca della confisca; pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla confisca e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Per Palumbo il ricorso è stato dichiarato inammissibile: l'atto di appello conteneva un motivo generico che non aveva specificamente dedotto la questione della massima estensione di un terzo della diminuzione di pena, perciò la doglianza in Cassazione era inammissibile; conseguentemente Palumbo è condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 586-bis cod. pen.

    norma sostanziale relativa al commercio di sostanze dopanti; il reato contestato a Sannino era disciplinato da questa norma e la relativa responsabilità penale è stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello

  • art. 453 cod. pen.

    norma sostanziale relativa alla contraffazione di banconote; il reato contestato a Palumbo rientrava in questa fattispecie e la vicenda processuale ha riguardato profili di pena e motivazione in appello

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)

    richiama l'obbligo di indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono l'impugnazione; la Corte ha richiamato tale requisito per censurare la genericità del motivo di appello di Palumbo

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)

    equivalente disposizione che delimita i requisiti dell'atto di impugnazione in appello; usata per sostenere che la mancanza di deduzioni specifiche rende il motivo inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    norma procedurale che consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella formulazione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare Palumbo a pagare le spese e euro 3.000

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca di misure patrimoniali (es. confisca) in appello occorre inserire nel ricorso motivi specifici e chiari; non basta affidarsi a generiche istanze durante la discussione orale se non risultano dedotte per iscritto nell'atto di impugnazione
  • I motivi di impugnazione generici sono in origine inammissibili: se l'appello contesta solo in termini generici un profilo (es. prevalenza delle attenuanti) ma non specifica gli aspetti decisivi (es. misura della diminuzione), la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di specificazione
  • Se la Corte di legittimità rileva che un motivo specifico era invece presente nell'atto di appello, può annullare la sentenza limitatamente alla questione interessata e disporre il rinvio per nuovo esame (non sempre annullamento totale)
  • La carenza motivazionale della Corte d'appello rispetto a motivi originariamente inammissibili non rende ammissibile il ricorso in Cassazione: annullare e rinviare per esaminare un motivo che in sede di rinvio resterebbe inammissibile è pratica evitata dalla giurisprudenza
  • Chi formula ricorso inammissibile rischia non solo il rigetto ma anche l'addebito delle spese e, se emerge colpa nella formulazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
  • In impugnazione è fondamentale delimitare con precisione l'oggetto del gravame indicando gli elementi di fatto e le ragioni di diritto: ciò serve sia per la devoluzione della questione al giudice che per evitare la declaratoria di inammissibilità in sede di legittimità

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