Sentenza n. 2857/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: - del disciplinare relativo alla procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori per le Aziende del Sistema Sanitario della Regione Campania e della Regione Molise” indetta da So.Re.Sa. con determina del Direttore Generale n. 365 del 22/12/2025, del capitolato, dello schema di convenzione e di tutti gli altri atti di gara, ivi inclusi i chiarimenti pubblicati nelle more della presentazione delle offerte; - degli atti dell’istruttoria e, in particolare, del documento inerente alla progettazione del servizio, ai sensi dell’art. 41, commi 12, 13 e 14, e art. 4 bis Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023; - della delibera di indizione e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti inerenti alla gara, ivi compresi gli atti dell’istruttoria, quand’anche non conosciuti, con particolare riferimento a quelli assunti a presupposto dell'elaborazione della base d'asta e del calcolo del costo del lavoro; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o altrimenti connesso a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, disciplinare, capitolato, schema di convenzione e atti presupposti della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e servizi accessori per le aziende del sistema sanitario di Campania e Molise
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la lex specialis e gli atti presupposti della gara deducendo tre censure. Con il primo motivo ha contestato la clausola che, pur ammettendo la partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio, imponeva che, in caso di partecipazione a più lotti, la composizione soggettiva della compagine rimanesse identica. Con il secondo motivo ha denunciato l'incongruità della base d'asta relativamente ai costi della manodopera, sostenendo che la stazione appaltante avesse utilizzato le tabelle ministeriali riferite al CCNL multiservizi identificato dal codice CNEL K574, senza considerare il rinnovo del contratto collettivo intervenuto nel giugno 2025 e i conseguenti aumenti retributivi. Con il terzo motivo ha dedotto un contrasto insanabile tra la clausola che imponeva, in caso di nuove assunzioni, quote del 30% per l'occupazione giovanile e del 30% per quella femminile e la clausola che consentiva una deroga, con esclusione o riduzione delle quote, qualora l'operatore dimostrasse l'impossibilità o il contrasto con gli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato il fumus del secondo motivo, prospettando un vizio di istruttoria, poiché il progetto di gara non chiariva che fosse stato considerato il CCNL aggiornato; aveva invece escluso il fumus degli altri due motivi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo l'ordinanza cautelare n. 474 del 2026, con la quale era stato evidenziato il possibile vizio istruttorio relativo all'aggiornamento del costo della manodopera, la stazione appaltante ha adottato il provvedimento n. 98 del 16 aprile 2026, adeguando e aggiornando il costo della manodopera posto a base di gara. La ricorrente ha inoltre dichiarato di avere raggiunto accordi con altri operatori per poter partecipare a più lotti in una composizione associativa identica, facendo così venir meno l'interesse sui primi due motivi? No: sui primi e terzi motivi ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse per l'accordo raggiunto, mentre sul secondo motivo lo ha dichiarato in ragione dell'aggiornamento della base d'asta. Poiché nessuna parte costituita si è opposta, il Collegio ha ritenuto non residuare alcun interesse alla decisione nel merito e ha dichiarato l'improcedibilità dell'impugnativa. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell'assenza di opposizioni e delle circostanze della controversia.
Norme richiamate
art. 41, commi 12, 13 e 14, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla progettazione del servizio e alla determinazione del costo della manodopera posto a base di gara.
art. 4-bis Allegato I.7 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disciplina della progettazione del servizio e degli elementi utilizzati per la determinazione della base d'asta.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
art. 74 c.p.a.
Richiamato dal Collegio nell'ambito della decisione.
Massime di principio
- Quando la stazione appaltante determina la base d'asta di una gara di servizi ad alta intensità di manodopera facendo riferimento a tabelle ministeriali sul costo medio orario, deve verificare e considerare, nell'istruttoria, gli aggiornamenti del contratto collettivo di settore intervenuti prima della gara; l'omessa considerazione di tali aggiornamenti può integrare un vizio di istruttoria.
- Il progetto di gara e gli atti istruttori devono rendere verificabile che il costo della manodopera sia stato calcolato sulla base del contratto collettivo effettivamente vigente e dei relativi livelli retributivi, non essendo sufficiente un generico richiamo a un codice contrattuale non aggiornato.
- L'adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento amministrativo che modifica e aggiorna l'atto impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando il ricorrente dichiari che non residua alcuna utilità concreta dall'esame del ricorso e nessuna parte vi si opponga.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata con riferimento a ciascuna censura: l'interesse può venir meno per ragioni diverse, quali la modifica dell'atto da parte dell'amministrazione o il superamento concreto dell'ostacolo lamentato dal ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 995/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 996/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 997/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 998/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 999/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 1000/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →