Ordinanza n. 1499/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto e relazione del commissario ad acta relativi alla quantificazione delle somme dovute in esecuzione di un giudicato, recepiti dal Comune nella delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio
Esito
Favorevole al resistente (ente debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. contro l’atto del commissario ad acta del 6 novembre 2025, contestando i criteri utilizzati per il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla sorte capitale liquidata dal giudice ordinario. Hanno sostenuto che la rivalutazione dovesse essere calcolata dalla data dell’illecito fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di secondo grado, che gli interessi dovessero essere applicati sulle somme annualmente rivalutate, che gli interessi successivi alla sentenza dovessero decorrere dalla pronuncia di secondo grado e che dovessero essere computati sull’intero importo costituito da capitale, rivalutazione e interessi. Hanno inoltre chiesto l’annullamento dell’atto commissariale, l’adozione di direttive esecutive, l’eventuale sostituzione del commissario e la liquidazione delle spese. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità, poi qualificata dal TAR come improcedibilità, deducendo sia l’irregolarità della notificazione al commissario sia, soprattutto, la natura meramente endoprocedimentale della relazione commissariale. Il commissario ha riferito di avere predisposto soltanto i calcoli tecnici, mentre il Consiglio comunale aveva successivamente riconosciuto il debito fuori bilancio sulla base di tali calcoli.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il reclamo, ritenendo che non esistesse un provvedimento commissariale conclusivo della procedura di ottemperanza reclamabile ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. Il commissario, pur essendosi formalmente insediato, non aveva adottato gli atti di esecuzione in luogo del Comune, ma si era limitato a predisporre relazioni tecniche e propedeutiche alla quantificazione del debito. L’atto esecutivo era stato invece adottato dall’organo ordinario dell’ente, mediante la delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, cui avrebbe dovuto essere rivolta l’eventuale contestazione dei creditori. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono concorrenti, sicché ciascuno può dare esecuzione al giudicato finché l’altro non abbia concretamente provveduto; nel caso concreto, il Comune aveva provveduto prima della sostituzione integrale dell’amministrazione da parte del commissario. La mancata impugnazione della delibera consiliare ha quindi impedito di rivolgere utilmente il reclamo contro il solo atto tecnico e preparatorio del commissario. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
A seguito del giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta nominato ha piena facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti utili o necessari per dare completa esecuzione al giudicato, ivi comprese variazioni di bilancio, riconoscimento del debito fuori bilancio, accertamento di residui, riscossione di somme non incassate che risultino dovute all’Ente da privati a titolo tributario o tariffario o corrispettivo
Il reclamo è proponibile contro un atto del commissario ad acta che costituisca esecuzione conclusiva del giudicato, non contro una relazione tecnica meramente preparatoria o endoprocedimentale.
art. 114 c.p.a.
La fase di ottemperanza consente il controllo sugli atti effettivamente adottati in esecuzione del giudicato; quando l’atto commissariale non è conclusivo e l’esecuzione è stata compiuta dall’amministrazione, l’eventuale lesione deve essere contestata contro l’atto amministrativo esecutivo.
Massime di principio
- Il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. è ammissibile soltanto contro un atto del commissario ad acta che abbia natura conclusiva e sostitutiva nell’esecuzione del giudicato; una relazione contenente esclusivamente calcoli tecnici e preparatori non è autonomamente reclamabile.
- Il potere dell’amministrazione destinataria del giudicato e quello del commissario ad acta sono concorrenti: ciascuno può dare esecuzione alla pronuncia finché l’altro non abbia concretamente provveduto in via sostitutiva.
- L’insediamento formale del commissario ad acta non comporta automaticamente la sostituzione integrale dell’amministrazione; occorre verificare quali atti siano stati concretamente adottati e se il commissario abbia esercitato un potere sostitutivo o svolto soltanto una funzione tecnica e collaborativa.
- Quando la quantificazione del debito contenuta in una relazione commissariale viene recepita dall’organo ordinario dell’amministrazione in un autonomo atto esecutivo, l’eventuale inesatta esecuzione del giudicato deve essere contestata contro quest’ultimo atto, se lesivo, e non contro la relazione preparatoria non impugnata.
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