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Sentenza

Sentenza n. 1812/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento a) del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS-emesso dalla Prefettura U.T.G. di Catanzaro; b) di tutti gli atti presupposti, preparatori e connessi all’informativa prefettizia.

Giustizia amministrativa202101186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Catanzaro nei confronti della società, con i relativi atti presupposti, preparatori e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto l’annullamento dell’interdittiva antimafia. Ha dedotto che al momento dell’adozione dell’atto aveva cessato ogni attività commerciale da circa cinque mesi, dopo aver operato per circa un anno, e che si trovava in liquidazione; da ciò deriverebbero sia l’assenza di un’utilità attuale della misura sia l’insussistenza di un rischio infiltrativo attuale. Ha inoltre contestato che i soli rapporti familiari potessero fondare una prognosi sfavorevole, sottolineando che l’amministratrice era incensurata e non era mai stata sottoposta a indagini. Infine, ha contestato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 84 del d.lgs. 159/2011, osservando che gli elementi riguardavano il marito e il figlio, mentre ella avrebbe gestito personalmente l’azienda per un periodo breve e senza rilievi dell’autorità. Ha depositato tardivamente, il 9 settembre 2026, documentazione relativa alla revoca della confisca dei beni e al dissequestro, intervenuti nel 2025, sostenendone la rilevanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che la cessazione dell’attività e lo stato di liquidazione non impediscano l’adozione dell’interdittiva né neutralizzino il controllo antimafia, poiché anche in tale fase può sussistere un rischio di infiltrazione o di condizionamento, ad esempio rispetto alla sottrazione dei capitali o alla ripartizione dell’attivo residuo. Ha respinto le censure di difetto d’istruttoria e motivazione: la prognosi prefettizia non era fondata sul solo legame familiare, ma su una pluralità di elementi convergenti, tra cui gli stretti rapporti dell’amministratrice con familiari gravemente controindicati e ritenuti intranei ad ambienti mafiosi, le cointeressenze economiche e lavorative con società a loro riconducibili, il settore di attività dell’impresa e la sua costituzione dopo i provvedimenti cautelari e interdittivi che avevano colpito le strutture societarie da essi utilizzate. Ha giudicato tale quadro complessivo idoneo a sostenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, un pericolo concreto e attuale di condizionamento, nel contesto della funzione cautelare e preventiva dell’interdittiva. Ha precisato che non occorrono né la prova dell’avvenuta occupazione mafiosa dell’azienda né responsabilità penali dei titolari o del soggetto gestore, essendo sufficiente un quadro indiziario sintomatico del pericolo di collegamento. La legittimità dell’atto va valutata in base alle risultanze disponibili al momento della sua adozione: la documentazione del 2025, sopravvenuta rispetto all’interdittiva del 2021, non poteva incidere sul giudizio di legittimità, ferma la possibilità che rilevasse per un eventuale riesame amministrativo. La precedente istanza cautelare era stata respinta. Spese compensate per ragioni di equità sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011

    peraltro, il codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011 attribuisce al Prefetto il potere di desumere tentativi di infiltrazione “dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353 bis, 603 bis, 629, 640 bis, 644, 648 bis, 648 ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356” (articolo 84, comma 4 lett. a), in rapporto ai quali l’autorità amministrativa “deve nel contempo - ed è questo il tratto, immancabile, di discrezionalità - effettuare anche un autonomo apprezzamento, nel loro contenuto intrinseco, delle risultanze penali, senza istituire un inammissibile automatismo tra l’emissione del provvedimento giurisdizionale e l’emissione dell’informativa ad effetto interdittivo”

    I provvedimenti giudiziari indicati dalla norma possono costituire base per desumere tentativi di infiltrazione, ma non producono automaticamente l’interdittiva: il Prefetto deve apprezzare autonomamente il contenuto delle risultanze penali.

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    Ebbene, anche sulla scorta della suddetta giurisprudenza deve ritenersi che il provvedimento interdittivo oggetto del presente gravame poggi su un complesso e puntuale quadro indiziario che, secondo ragionevolezza, si manifesta del tutto idoneo a sorreggere il pericolo concreto e attuale di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011 e di condizionamenti nelle scelte e negli indirizzi gestionali della ditta ricorrente.

    Gli artt. 84 e 91 consentono la misura interdittiva quando un quadro indiziario complessivo e puntuale è ragionevolmente idoneo a sostenere un pericolo concreto e attuale di infiltrazione o condizionamento dell’impresa.

Massime di principio

  • L’interdittiva antimafia ha natura cautelare e preventiva e mira ad anticipare la tutela della legalità economica: non richiede l’accertamento di responsabilità penali o la prova dell’avvenuta infiltrazione, ma un quadro indiziario dal quale risulti attendibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, il pericolo di condizionamento dell’impresa.
  • Gli elementi indiziari posti a fondamento dell’interdittiva devono essere valutati unitariamente e nel loro reciproco collegamento. I rapporti familiari, isolatamente considerati, non bastano necessariamente, ma possono concorrere con cointeressenze economiche e lavorative, settore di attività e vicende societarie a fondare la prognosi di rischio.
  • L’inattività o la liquidazione dell’impresa non impediscono l’adozione dell’interdittiva e non escludono in sé il rischio di condizionamento, che può riguardare anche la gestione del patrimonio residuo o la ripartizione dell’attivo.
  • La legittimità dell’interdittiva si valuta in base alle circostanze e alle risultanze istruttorie disponibili al momento della sua adozione. Elementi sopravvenuti non incidono retroattivamente su tale valutazione, pur potendo essere sottoposti all’amministrazione ai fini di un eventuale riesame.
  • Il Prefetto può valorizzare i provvedimenti penali indicati dall’art. 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. 159/2011, ma deve svolgere un autonomo apprezzamento delle risultanze, senza automatismi tra il provvedimento giudiziario e l’interdittiva.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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