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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28507/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale di constatazione, aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2003 e 2004 nei confronti di una società esercente attività di ristorazione, recuperando maggiori ricavi e maggiori imposte Irap e Iva. L'accertamento era di tipo analitico-induttivo e si fondava su plurimi indici ritenuti sintomatici di evasione: acquisti di materie prime e alimenti giudicati irrisori rispetto ai coperti dichiarati, esiguità delle ricevute fiscali nei periodi di massima affluenza, numero contenuto di pasti serviti in rapporto ai posti disponibili e consumo di tovaglioli di carta e di stoffa. L'ufficio aveva inoltre rideterminato per trasparenza il reddito imputabile ai soci. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, mentre la CTR, riuniti gli appelli della società e dei soci, aveva annullato gli atti impositivi. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione degli artt. 2727 ss. c.c., 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR trascurato e svalutato i plurimi elementi presuntivi, concentrandosi in modo apodittico sul solo dato dei tovaglioli di stoffa e omettendo la valutazione complessiva del materiale indiziario; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) violazione degli artt. 2 e 7 d.lgs. 546/1992, perché vi sarebbero stati gli elementi per una rideterminazione dell'imponibile, essendo il prezzo medio per pasto un dato pacifico e incontestato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse effettuato una valutazione atomistica e incompleta degli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio. In particolare, il giudice d'appello aveva dato rilievo esclusivo al presunto utilizzo di tovaglioli di stoffa, assumendolo come coerente con la tipologia del locale, e aveva del tutto omesso di esaminare congiuntamente gli altri indizi valorizzati dall'Amministrazione. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • artt. 2727 ss. c.c.

    Le presunzioni devono essere valutate secondo un procedimento logico che tenga conto sia dei singoli indizi sia della loro valutazione complessiva, potendo elementi anche singolarmente deboli rafforzarsi reciprocamente.

  • art. 2729 c.c.

    In tema di prova presuntiva, il giudice deve ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti; la concordanza richiede la convergenza di più indizi nella dimostrazione del fatto ignoto e impone una valutazione globale, non atomistica.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come base normativa dell'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni.

  • art. 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato come base normativa dell'accertamento ai fini IVA fondato su presunzioni.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo subordinato per omesso esame di fatti decisivi.

  • artt. 2 e 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sono richiamati nel terzo motivo, ma la Corte non vi dà ingresso perché il motivo resta assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario fondato su presunzioni, il giudice deve distinguere tra esame analitico dei singoli indizi e loro successiva valutazione complessiva, verificando se la combinazione degli elementi raggiunga il livello di gravità, precisione e concordanza richiesto dall'art. 2729 c.c.
  • È censurabile in cassazione la decisione di merito che respinga la prova presuntiva limitandosi a svalutare alcuni elementi isolatamente considerati, senza confrontarsi con la loro eventuale forza dimostrativa reciproca nel loro insieme.
  • In presenza di un accertamento analitico-induttivo, il giudice non può fondare la decisione su un solo dato ritenuto compatibile con l'attività esercitata, se l'Ufficio ha allegato ulteriori indici sintomatici di sottofatturazione o evasione che devono essere esaminati unitariamente.
  • La motivazione che ignora plurimi elementi indiziari e si arresta a una lettura apodittica di uno solo di essi integra violazione dei criteri legali di valutazione della prova presuntiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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