Cassazione Penale, Sentenza n. 3543/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Si impugnava per manifesta illogicità della motivazione l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro della carta di reddito di cittadinanza e delle disponibilità liquide per Euro 6.037,49. La difesa censurava che le autovetture indicate erano di proprietà di Giuseppe Bruno, estraneo al nucleo familiare della Broghiero, e che non era stata indicata l'entità dei presunti redditi illeciti percepiti da Bruno Angelo, rendendo impossibile verificare l'effettivo diritto della ricorrente al reddito di cittadinanza; inoltre si deduceva che dalle intercettazioni emergerebbe l'ignoranza della Broghiero rispetto all'attività del compagno. Si richiamava giurisprudenza della Corte sulla rilevanza di tali dati per l'erogazione del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in cassazione sugli atti di riesame relativi a provvedimenti reali è limitato alla verifica di violazione di legge (art. 325, comma 1, c.p.p.) e, in particolare, alla mancanza assoluta di motivazione o alla presenza di motivazione meramente apparente correlata a inosservanza di norme processuali. Nel caso di specie non sussisteva un tale vulnus: l'ordinanza impugnata risultava adeguatamente motivata e basata su valutazioni processuali delle risultanze che giustificavano la sussistenza del "fumus" del reato ipotizzato (art. 7 D.L. n.4/2019 e art. 640‑bis c.p.). La Procura Generale aveva concluso per l'inammissibilità; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 4/2019, art. 7
Norma richiamata quale riferimento alla disciplina sanzionatoria connessa alla indebita percezione del reddito di cittadinanza; la motivazione del provvedimento cautelare ha ravvisato il "fumus" in relazione a tale quadro normativo.
Codice penale, art. 640‑bis
Fattispecie penale contestata (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); il sequestro è stato disposto in relazione alla sussistenza del fumus del reato previsto da questa norma.
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Stabilisce il limite del sindacato in Cassazione sugli atti di riesame relativi a provvedimenti reali: il controllo è circoscritto alla violazione di legge, con possibilità di annullamento solo in presenza di mancanza assoluta della motivazione o motivazione meramente apparente.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e
Ground di impugnazione in cassazione (manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha rilevato che l'allegazione di illogicità deve tradursi in un vizio di legge del tipo previsto dall'art. 325 c.p.p. per essere valutabile in questa sede.
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Previsione che consente la trasmissione di requisitorie scritte da parte della Procura Generale; nel caso la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla ricorrente (Euro 3.000) a favore della Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame su provvedimenti reali è ammissibile principalmente per violazione di legge: mere censure in ordine alla valutazione dei fatti o alla presunta illogicità della motivazione, se non tali da far emergere una totale assenza o una motivazione meramente apparente, non bastano.
- Questioni di fatto (es. proprietà di beni, composizione del nucleo familiare, importo di redditi reclamati da terzi, conoscenza o ignoranza dell'attività da parte della ricorrente) vanno dimostrate e sono, di norma, di pertinenza dei giudici del merito; la cassazione non riesamina le valutazioni probatorie se fondate su adeguata motivazione.
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare reale in Cassazione occorre mirare a profili di illegittimità formale o processuale (mancanza di motivazione, motivazione apparente collegata all'inosservanza di norme processuali), non soltanto enunciare contrasti logici o alternative interpretative dei fatti.
- In caso di inammissibilità del ricorso si possono ordinare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende); il difensore deve valutare la rilevanza e la qualificazione giuridica dei vizi dedotti prima di proporre impugnazione in Cassazione.
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