Cassazione Penale, Sentenza n. 21871/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva: (i) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per carenza della motivazione della Corte d'appello nel ritenere sussistente il nesso eziologico tra la prospettazione di una vita in comune e la decisione della persona offesa di effettuare gli investimenti; (ii) violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., nella qualificazione del reato di truffa, contestando la prova degli artifici e raggiri (in particolare l'assenza di coartazione psicologica della vittima e la mancanza del nesso causale tra i presunti artifici e la prestazione monetaria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la rilettura dei dati incontroversi operata dalla Corte d'appello, che ha valorizzato la menzogna sui sentimenti come possibile mezzo di raggiro idoneo a realizzare la truffa e ha motivato adeguatamente il collegamento causale tra i fatti e la condotta dell'imputato. La Cassazione ha precisato che non è consentito riesaminare i fatti di merito salvo che la motivazione presenti profili di assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, profili non ravvisati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in complessivi euro 3.686,00; la decisione di merito (condanna agli effetti civili) resta quindi confermata.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 610 co. 5
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio in mancanza di richiesta di trattazione orale; la Corte ha proceduto senza le parti in udienza pubblica come consentito dal rito.
codice di procedura penale, art. 611 co. 1 bis e ss.
Ulteriori norme procedurali sul procedimento in camera di consiglio e sui termini per la trattazione orale richiamate per la regolarità del rito.
codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
Fondamento normativo per il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può sindacare il giudizio di fatto dei meriti salvo profili di assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
codice di procedura penale, art. 606 lett. b)
Norma richiamata per la censura di violazione di legge circa la qualificazione del reato; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a censurare valutazioni di fatto proprie dei giudici di merito.
codice di procedura penale, art. 616
Base normativa per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato.
Massime di principio
- La mera menzogna sui sentimenti può integrare l'elemento 'decettivo' della truffa se, nella concreta vicenda, si rivela idonea e strumentale a indurre la vittima a compiere la prestazione patrimoniale.
- La Corte d'appello può riformulare la lettura dei fatti partendo da dati incontroversi; se la nuova interpretazione è logicamente motivata e non manifestamente illogica, la Cassazione non interviene sul merito.
- La Cassazione esamina la correttezza della motivazione dei giudici di merito: può censurare solo se vi sono assolute carenze, contraddizioni o manifesta illogicità nella motivazione, non per semplici alternative interpretative.
- Per contestare con successo la sussistenza del nesso causale o dello stato psicologico della vittima è necessario dimostrare che la motivazione del giudice è assente o manifestamente illogica; mere critiche di valutazione probatoria non sono sufficienti in sede di legittimità.
- La presentazione di ricorsi infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni per la cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso per cassazione.
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