Sentenza n. 4725/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Napoli che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato in euro 500,00 le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente aveva ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per docente, con accredito di euro 1.500,00 per gli anni scolastici richiesti. Il TAR, adito per l’ottemperanza, aveva ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica, ma aveva liquidato le spese del giudizio in soli euro 500,00, valorizzando la serialità della controversia. L’appello è stato proposto limitatamente alla quantificazione delle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., dell’art. 6 CEDU, dell’art. 2233 c.c., della legge n. 247 del 2012, della legge n. 794 del 1942 e dei decreti ministeriali sui parametri forensi, assumendo che la somma fosse inferiore ai minimi tariffari e lesiva del decoro professionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alle spese del primo grado. Ha ritenuto che la quantificazione delle spese costituisca espressione di potere discrezionale del giudice, ma che non possano essere liquidate somme meramente simboliche o inferiori ai valori minimi risultanti dai parametri applicabili. La serialità e la non particolare complessità della controversia possono essere valorizzate per ridurre il compenso, in quanto indici di un minore impegno difensivo, ma non giustificano una liquidazione al di sotto dei valori tariffari applicabili, anche considerando la riduzione prevista dal decreto ministeriale. La motivazione del TAR non è stata ritenuta apodittica, poiché aveva indicato la serialità e l’assenza di complessità; tuttavia l’importo di euro 500,00 è stato considerato inadeguato. Le spese del primo grado sono state quindi liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado d’appello sono state compensate, in ragione del parziale accoglimento della pretesa, che era stata formulata per un importo superiore, corrispondente ai minimi tariffari richiesti dall’appellante.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante riferimento a precedenti conformi della stessa Sezione; la sentenza richiama precedenti relativi a controversie analoghe.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Sono invocati e applicati con riguardo alla regolazione e alla liquidazione delle spese processuali secondo la regola della soccombenza e ai relativi margini di valutazione.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
Il compenso deve essere proporzionato all’importanza dell’attività difensiva; la serialità e la scarsa complessità possono incidere sulla sua quantificazione.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
La riduzione prevista dai parametri è applicabile, ma non consente di scendere al di sotto dei valori minimi ritenuti applicabili dal giudice.
D.M. n. 147/2022
I valori tariffari relativi allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200 costituiscono il riferimento per la liquidazione delle spese, ferma la riduzione prevista dal decreto.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio della carta elettronica per il docente, già riconosciuto dal giudice ordinario e oggetto dell’ottemperanza.
Massime di principio
- La liquidazione giudiziale delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o tali da risultare inadeguate rispetto ai parametri forensi applicabili.
- La serialità e la non particolare complessità di una controversia possono essere valorizzate nella riduzione del compenso, poiché costituiscono indici di un minore impegno difensivo; tali elementi non esonerano tuttavia il giudice dal rispetto dei valori minimi risultanti dai parametri applicabili.
- La motivazione sulla quantificazione delle spese è necessaria in particolare quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza; l’indicazione della serialità e dell’assenza di complessità costituisce motivazione non apodittica della riduzione del compenso.
- L’accoglimento solo parziale dell’impugnazione sulla misura delle spese può giustificare la compensazione delle spese del grado d’appello, anche quando venga aumentata la liquidazione disposta in primo grado.
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