Sentenza del 07/03/2017 n. 914 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Società erogante emolumento - Assenza delibera assembleare - Inerenza costo - Esclusione - Conteggio reddito impresa - Esclusione - Amministratore percipiente emolumento - Componente positivo - Automatico disconoscimento - Esclusione - Assoggettamento tassazione - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale di un emolumento corrisposto dalla società al proprio amministratore delegato in assenza di prova di una deliberazione assembleare che ne giustificasse l'importo. L'Amministrazione aveva escluso l'inerenza e la deducibilità del costo in capo alla società e si poneva il problema se tale esclusione comportasse anche l'inesistenza dell'emolumento e, quindi, l'esclusione della relativa tassazione in capo all'amministratore percipiente.
La decisione
La sentenza ha stabilito che i presupposti impositivi relativi alla società e all'amministratore non sono alternativi né incompatibili. La mancata prova della delibera assembleare può rendere l'emolumento indeducibile per la società, impedendone l'utilizzo come componente negativo per ridurre il reddito d'impresa, ma non ne determina automaticamente l'inesistenza. Di conseguenza, l'importo effettivamente percepito dall'amministratore costituisce comunque un componente positivo del suo reddito ed è soggetto a tassazione.
Norme richiamate
Norme del TUIR sulla determinazione del reddito d'impresa e sulla deducibilità dei costi
L'indeducibilità di un costo per la società incide sulla determinazione del suo reddito imponibile, ma non implica che la somma ricevuta dal beneficiario sia fiscalmente inesistente.
Norme del TUIR sulla tassazione dei redditi dell'amministratore
L'emolumento effettivamente percepito dall'amministratore rileva come componente positivo del suo reddito ed è assoggettabile a imposizione anche quando il costo non sia deducibile per la società erogante.
Massime di principio
- La contestazione della deducibilità di un pagamento in capo al soggetto erogante non comporta automaticamente l'esclusione della tassazione in capo al soggetto che lo ha ricevuto.
- L'assenza o l'insufficienza della delibera assembleare può determinare l'indeducibilità del compenso per la società, senza cancellare l'effettiva percezione della somma da parte dell'amministratore.
- In presenza di un pagamento reale, occorre distinguere autonomamente tra la verifica del costo per il pagatore e la tassazione del reddito per il percettore.
- Per evitare contestazioni, la società dovrebbe documentare preventivamente il compenso mediante delibera assembleare o altra idonea documentazione che ne dimostri titolo, misura, effettività e collegamento con l'attività svolta.
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