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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34886/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Valentia aveva rigettato la richiesta del condannato di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. ai fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna: una per atti persecutori ex art. 612-bis c.p. e l’altra per furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. e altro, commessi tra maggio e dicembre 2019. Con il ricorso, poi approfondito con memoria pervenuta il 14 settembre 2026, il condannato ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 c.p., sostenendo che la decisione non avrebbe adeguatamente considerato il ristretto arco temporale dei reati e la loro riconducibilità al medesimo periodo di crisi e devianza, pur a fronte dell’eterogeneità delle condotte.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate e, in parte, dirette a sollecitare una diversa lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione, che aveva escluso l’identità del disegno criminoso valorizzando l’eterogeneità delle condotte, la diversa natura dei reati e i contesti assolutamente diversi in cui erano stati commessi. Ha precisato che la contiguità temporale e l’eventuale riconducibilità delle condotte a una generale situazione di disagio del condannato non sono sufficienti, in assenza di ulteriori elementi, a dimostrare l’unicità originaria della deliberazione criminosa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la decisione è stata assunta il 24 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    l’eterogeneità delle condotte (si tratta di fatti che hanno determinato la commissione di reati contro il patrimonio e reati contro la persona commessi in contesti assolutamente diversi) ha dato conto dell’assenza dell’identità del disegno criminoso e come questo non sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato per cui, in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento, non emerge l’unicità originaria deliberativa delle stesse

    La continuazione richiede l’identità del disegno criminoso e l’unicità originaria della deliberazione; la diversità dei reati e dei contesti, non compensata da ulteriori elementi, esclude che tale requisito sia dimostrato. La mera vicinanza temporale o un generico periodo di disagio non bastano.

  • art. 616 c.p.p.

    alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza della valutazione richiesta circa l’assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse occorre accertare che essi siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, concepito unitariamente sin dalla commissione del primo reato; non è sufficiente la sola prossimità cronologica.
  • La riconducibilità di più condotte a un generico periodo di disagio o crisi personale non dimostra, da sola, l’unicità originaria della deliberazione criminosa: occorrono elementi ulteriori che attestino il disegno unitario.
  • La valutazione dell’eterogeneità delle condotte e dei diversi contesti di commissione può fondare l’esclusione della continuazione quando, in assenza di ulteriori elementi, non emerga un programma criminoso unitario.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione alternativa dei fatti mediante censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio motivazionale, sollecitino una diversa lettura delle risultanze già valutate.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

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