Cassazione Civile, Sentenza n. 1014/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la revoca delle agevolazioni "prima casa" disposta dall'Agenzia delle Entrate, deducendo che l'immobile acquistato a Pistoia non è di lusso. L'Amministrazione aveva incluso nel computo della superficie utile ai fini dell'art.6 del D.M. 2/8/1969 anche vani sottotetto/soffitta (28,77 mq e 62,45 mq), portando la superficie oltre i 240 mq e determinando la decadenza delle agevolazioni. Il ricorrente censura: (i) errata inclusione dei sottotetti nel computo perché, per loro natura, svolgono solo funzione di isolamento e non sono vani autonomi utilizzabili; (ii) nullità o vizio della decisione perché le porzioni erano indicate come ripostiglio e poste immediatamente sotto il tetto; (iii) omessa valutazione delle altezze variabili (da 2,85 m a 1,20 m) e della conseguente computabilità solo parziale della superficie utile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, alla data dell'atto impugnato, si applicava la previgente disciplina del D.M. Lavori Pubblici 2/8/1969 per valutare se l'immobile fosse "di lusso". Ha ribadito il principio secondo cui ai fini dell'art.6 del D.M. 2/8/1969 rileva l'"utilizzabilità" dei locali (la potenzialità abitativa effettiva o teorica), non il requisito della abitabilità conforme alle norme urbanistico-edilizie; pertanto i locali sottotetto possono essere computati nella superficie utile se risultano utilizzabili o potenzialmente utilizzabili, anche se non rispondono a parametri di abitabilità. La Corte ha inoltre ricordato che grava sul contribuente l'onere di fornire idonea documentazione tecnica per dimostrare la non utilizzabilità dei vani. Avendo i giudici di merito correttamente ritenuto computabili i vani sottotetto e non essendo stata fornita prova contraria, il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato alle spese (liquidate in euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito) e al versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072 (art. 6)
unità immobiliari "aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)"
La Corte interpreta la norma richiedendo il calcolo della superficie utile secondo il D.M. 2/8/1969; i locali indicati come esclusi (es. soffitte) possono comunque concorrere al computo se risultano "utilizzabili" in concreto o potenzialmente utilizzabili, indipendentemente dalla conformità alle norme di abitabilità.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa, I parte, art.1 e nota II-bis)
rinvia al D.M. 2 agosto 1969 per stabilire se un'abitazione sia di lusso
Per gli atti registrati anteriormente al 10 gennaio 2014 la qualificazione "di lusso" ai fini delle agevolazioni va effettuata con i parametri del D.M. 2/8/1969 come richiamato dalla Tariffa.
Art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (modifiche introdotte) e successive modifiche (art.26 d.l. 12/9/2013 n.104 conv. L.128/2013)
le disposizioni ... si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2014
La Corte rileva che la modifica normativa che introduce il criterio catastale per l'esclusione dalle agevolazioni non è retroattiva: si applica ai trasferimenti registrati dal 10/01/2014 in poi; quindi per atti anteriori si applica la previgente normativa basata sui parametri del D.M. 2/8/1969.
Art. 33 del d.lgs. 175/2014
Riferimento legislativo che ha esteso il criterio catastale anche all'IVA per allineare i criteri di esclusione delle agevolazioni, ma non incide retroattivamente sugli atti anteriori.
D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801
La Corte segnala che i criteri del D.M. 10/5/1977, relativi ad altri benefici, non sono applicabili per ampliare la sfera di applicazione del D.M. 2/8/1969; dunque non possono essere usati per escludere dal computo superfici che il D.M. 2/8/1969 considera computabili secondo il parametro dell'utilizzabilità.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
Fondamento di diritto invocato dal ricorrente per motivi di cassazione (violazione di legge), qui valutato e ritenuto infondato.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per l'individuazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato; la sentenza attesta l'esistenza del presupposto per il versamento.
Massime di principio
- Per determinare se un immobile è "di lusso" ai fini delle agevolazioni "prima casa" (per atti anteriori al 10/01/2014) si applicano i criteri del D.M. Lavori Pubblici 2/8/1969; la misura della superficie utile va calcolata detraendo le superfici espressamente escluse dalla norma, salvo che locali come soffitte/sottotetti risultino "utilizzabili" e debbano pertanto concorrere al computo.
- La "utilizzabilità" dei locali è il parametro decisivo: anche locali non conformi alle norme di abitabilità possono essere computati se hanno concreta o potenziale capacità di svolgere funzioni della vita quotidiana. Le diverse altezze interne non escludono automaticamente il computo.
- Il contribuente ha l'onere della prova per dimostrare che determinati vani non sono utilizzabili a fini abitativi: servono idonei elementi e documentazione tecnica (perizie, planimetrie, certificazioni) per scalfire l'assunto di utilizzabilità.
- Per gli atti registrati dal 10/01/2014 in poi il criterio per l'esclusione dalle agevolazioni si basa sulla classificazione catastale (categorie A/1, A/8, A/9) e non sui parametri dimensionali/qualitativi del D.M. 1969; pertanto è fondamentale verificare la data di registrazione dell'atto per individuare la normativa applicabile.
- Le normative edilizie o igienico-sanitarie comunali (requisiti di abitabilità) non sono direttamente applicabili per la determinazione fiscale della superficie utile ai fini dell'art.6 del D.M. 2/8/1969; conta la valutazione fiscale dell'utilizzabilità piuttosto che la conformità urbanistico-edilizia.
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