Cassazione Penale, Sentenza n. 9730/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza per due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in quanto sostenevano che le condotte contestate si riferivano a un provvedimento amministrativo illegittimo (nel capo d'imputazione era indicato un provvedimento del 2003 mentre, a loro dire, il Daspo era del 2008), ossia che l'atto amministrativo fosse invalido; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità), sostenendo che le condotte erano isolate nel tempo e commesse dopo un lungo periodo di rispetto del divieto, dunque non ostative al beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto al primo motivo, ha ritenuto il ricorso privo di specificità e ha osservato che dalla documentazione depositata in udienza (provvedimenti nr. 1696/2008 e nr. 1567/2008 emessi il 13/05/2008) risultava che l'indicazione di un provvedimento del 2003 nei capi d'imputazione era un mero errore materiale: la Corte territoriale aveva motivato in maniera congrua e documentata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'art. 131-bis non poteva trovare applicazione data la reiterazione delle violazioni, la natura del bene giuridico tutelato e la configurazione di reati collegati dal vincolo della continuazione; la continuazione configura comportamento abituale che esclude il beneficio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (normativa sui DASPO)
art. 65; art. 6, commi 1 e 2 in relazione al comma 6
Le norme sono state applicate per punire la mancata presentazione presso la Questura per l'apposizione della firma/obbligo previsto dal provvedimento di Daspo: la condotta integrava il reato previsto dalla legge 401/1989
Codice penale
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non è applicabile nei casi di reati plurimi legati dalla continuazione o in presenza di reiterazione nel tempo; il carattere continuato costituisce ostativo al riconoscimento del beneficio
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 6, n. 18192 del 20/03/2019; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
Principi consolidati: esigenze di specificità in cassazione; il reato continuato/condotte reiterate ostano al riconoscimento di attenuanti o esimenti come l'art. 131-bis
Massime di principio
- Errori materiali o di trascrizione nei capi di imputazione (es. indicazione errata dell'anno o del numero di un provvedimento amministrativo) possono essere corretti o chiariti in istruttoria se la documentazione dimostra la reale esistenza e validità dell'atto; da soli non invalidano automaticamente la condanna.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è preclusa quando le condotte sono reiterate o configurano reati collegati dalla continuazione; la sussistenza di un arco temporale significativo e la ripetizione del comportamento sono ostative al riconoscimento della tenuità.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confutare direttamente la logica e i fatti enunciati nel provvedimento impugnato: l'assenza di specificità rende il ricorso inammissibile.
- La produzione in udienza di documenti (provvedimenti amministrativi, atti della Questura) è determinante per chiarire discrepanze formali; la prova documentale può neutralizzare contestazioni basate su dati fattuali errati nell'imputazione.
- Per difendersi efficacemente in casi di violazioni a obblighi derivanti da Daspo, è importante dimostrare continuità di rispetto del provvedimento o giustificazioni rilevanti per le singole omissioni; la mera occasionalità non è sufficiente se si dimostra una condotta reiterata.
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