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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35471/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia nel quale l'agente ha comunicato il recesso invocando la giusta causa e contestando, nel merito, l'operato delle società preponenti; la Corte d'appello aveva escluso la giusta causa di recesso ritenendo generiche e insufficienti le allegazioni dell'agente e aveva ridotto le somme da lui dovute alle società. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero omesso l'esame dei fatti decisivi e delle condotte delle società idonee a incidere sul vincolo fiduciario. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1355 c.c. e vizio di motivazione, lamentando l'assenza di motivazione sulla richiesta di applicazione della norma in relazione al riconoscimento di somme collegate a un patto di stabilità temporale tra le parti. Le società hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito sui fatti posti a base della pretesa giusta causa di recesso, operazione non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione, poiché la censura relativa all'art. 1355 c.c. e al patto di stabilità non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di specificare dove la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito. È stato quindi assorbito il ricorso incidentale delle società, qualificato come condizionato. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La deduzione della giusta causa di recesso non può essere trasformata in sede di legittimità in una richiesta di nuova valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.

  • art. 1355 c.c.

    La questione relativa alla condizione meramente potestativa, se non trattata nella decisione impugnata e non specificamente introdotta nei gradi di merito, non può essere proposta per la prima volta in Cassazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    La censura che formalmente denunci violazione di legge o vizio motivazionale è inammissibile se, in concreto, tende a ottenere una rivalutazione del merito o introduce questioni nuove.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso principale, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La censura per omesso esame o violazione di legge deve confrontarsi con l'effettivo contenuto della sentenza impugnata: se contesta soltanto la ricostruzione fattuale, non è scrutinabile come error in iudicando o vizio motivazionale.
  • Una questione giuridica non esaminata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione senza specifica allegazione della sua deduzione nei precedenti gradi e senza puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti.
  • Il ricorrente ha l'onere di autosufficienza di indicare in quale atto del giudizio di merito abbia prospettato la questione che assume omessa o mal decisa, consentendo alla Corte il controllo ex actis.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato e la condanna alle spese, oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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