Cassazione Penale, Sentenza n. 20681/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di convalida del G.I.P. (31/08/2022) del provvedimento del Questore (29/08/2022) contestando: 1) la violazione di legge e nullità perché la convalida è stata adottata prima del decorso del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore (in realtà intervenuta a meno di 24 ore), impedendo l'esercizio del diritto di difesa; 2) la violazione degli artt. 3 e 10 L.241/1990 per mancato esame del principio di gradualità e della congruità di un DASPO di 10 anni con obbligo di firma per 5 anni; 3) carenza di motivazione ex art.6, commi 1 e 2, L.401/1989 circa le ragioni per cui l'obbligo di presentazione fosse disposto anche per partite amichevoli; 4) mancata motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza della misura.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente rispetto alle altre doglianze. Ha rilevato che la notifica ai ricorrenti è avvenuta il 30/08/2022 (ore 19.10 e 21.10) e che la convalida del G.I.P. è intervenuta il 31/08/2022 alle ore 16.45, cioè prima del decorso del termine minimo di 48 ore necessario per garantire l'esercizio del diritto di difesa. Per la giurisprudenza citata, la convalida antecedente al termine dilatorio integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178, lett. c), c.p.p.; ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del G.I.P. e la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione. La parte amministrativa del divieto di accesso agli impianti è stata dichiarata intangibile. È stato disposto che la cancelleria comunichi il dispositivo al Questore di Monza e Brianza.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3
Norma di riferimento per la convalida dei provvedimenti del Questore; il G.I.P. ha convalidato il provvedimento ex art.6 comma 3
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 4
Prevede il ricorso avverso l'ordinanza di convalida; è il capo normativo che consente il gravame dei ricorrenti
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2-bis
deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento
La notifica deve informare della facoltà di presentare memorie; benché la norma non indichi un termine per l'esercizio di tale facoltà, la giurisprudenza impone di garantire un termine dilatorio minimo (48 ore) per l'effettivo esercizio del diritto di difesa; inoltre la procedura impone che il P.M. chieda la convalida entro 48 ore dalla notifica e che il giudice, se accoglie, adotti il provvedimento nelle successive 48 ore
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 10
Richiamate in relazione al principio di buon andamento, imparzialità e al principio di proporzionalità/gradualità delle sanzioni amministrative; i ricorrenti lamentavano che il G.I.P. non si era pronunciato sulla congruità della misura (DASPO) adottata
codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
La Corte ha ritenuto che la convalida effettuata prima del termine dilatorio integri una nullità di ordine generale ai sensi di questa norma, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza e perdita di efficacia della parte impugnata relativa all'obbligo di presentazione
Massime di principio
- La notifica del provvedimento del Questore deve informare della facoltà di presentare memorie, e la giurisprudenza richiede che il destinatario disponga di un termine minimo utile (circa 48 ore) per esercitare il diritto di difesa prima della convalida.
- Se il G.I.P. convalida il provvedimento del Questore prima del decorso del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica, la convalida integra una nullità di ordine generale ex art.178 c.p.p., con annullamento senza rinvio e cessazione dell'efficacia del provvedimento quanto all'obbligo di presentazione.
- L'annullamento della convalida per violazione del termine dilatorio incide sulla misura cautelare/obbligazionistica (es. obbligo di firma), mentre la parte amministrativa del divieto di accesso agli impianti può restare intatta salvo diversamente motivato intervento.
- In situazioni analoghe, verificare scrupolosamente i tempi: data e ora di notifica al destinatario, ora di richiesta di convalida del P.M. e ora di adozione della convalida da parte del G.I.P.; discrepanze a favore di una convalida rapida possono costituire motivo di annullamento.
- Quando un ricorso progredisce sostenendo la violazione dei termini di difesa, le ulteriori censure (mancata motivazione su proporzionalità o urgenza) possono essere assorbite se il vizio procedurale principale comporta l'annullamento del provvedimento.
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