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Sentenza

Sentenza n. 119/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento nota a firma del Direttore del Servizio della Direzione Regionale della Giunta Regionale – Area Seconda, Regione Molise avente prot. n. -OMISSIS- del 19.3.2025 – recante il diniego sull’istanza di accesso agli atti avanzata dalla parte ricorrente con nota del 7.2.2025 nonché per l’accertamento del diritto del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 7.2.2025, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202500116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso a un documento interno contenente esternazioni successivamente riprodotte in una memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto alla Regione Molise copia del documento nel quale erano contenute alcune esternazioni, successivamente riprodotte fedelmente in una memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato in un precedente giudizio di ottemperanza, ritenute diffamatorie e lesive della propria immagine e dignità professionale. La Regione ha negato l'accesso qualificando il documento come relazione difensiva interna, coperta dalla riservatezza dei rapporti tra Amministrazione e difensore, e richiamando l'art. 15 del regolamento regionale n. 1/2024. Il ricorrente ha dedotto la violazione della l. n. 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006, l'eccesso di potere, il difetto di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà, la violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buona amministrazione, nonché la violazione dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'accesso sarebbe stato strumentalizzato per procurare prove da utilizzare in altra sede giudiziaria e che il rito ex art. 116 c.p.a. non potrebbe sostituire gli strumenti istruttori del processo civile.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la richiesta fosse riconducibile all'accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. Ha richiamato l'Adunanza Plenaria n. 19/2020, secondo cui l'accesso difensivo può essere esercitato indipendentemente dai poteri processuali di esibizione e richiesta di informazioni previsti dagli artt. 210, 211 e 213 c.p.c. Ha quindi accolto il ricorso, rilevando che il ricorrente aveva indicato uno specifico documento e un concreto collegamento tra la sua conoscenza e le iniziative volte a tutelare la propria immagine e professionalità. Il giudice ha applicato i principi dell'Adunanza Plenaria n. 4/2021: non è necessaria una valutazione preventiva dell'ammissibilità o decisività della prova nel giudizio eventualmente instaurato, salvo l'assoluta mancanza di collegamento o l'uso pretestuoso dell'accesso. Il richiamo all'art. 15 del regolamento regionale n. 1/2024 è stato ritenuto erroneo, sia perché la sottrazione all'accesso opera solo fino alla pronuncia di un provvedimento definitivo, mentre il precedente giudizio era ormai definito con sentenza passata in giudicato, sia perché la disposizione tutela la riservatezza delle strategie difensive e del rapporto tra difensore e assistito, non un documento il cui contenuto era già stato riprodotto in giudizio e la cui conoscenza era richiesta per tutelare la reputazione professionale del richiedente. Il giudice ha inoltre escluso la possibilità di integrare in giudizio la motivazione del diniego mediante il riferimento a ipotetiche controversie future, richiamando il divieto di motivazione postuma. Il diniego è stato annullato ed è stato ordinato alla Regione di consentire l'accesso entro trenta giorni, previo oscuramento degli eventuali contenuti e dati identificativi di soggetti estranei alla vicenda. La Regione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 2, l. n. 241/1990

    l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza

    L'accessibilità dei documenti amministrativi costituisce la regola generale dell'azione amministrativa, cui fanno eccezione soltanto i casi previsti dalla legge.

  • art. 24, comma 7, l. n. 241/1990

    deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    Fondamento dell'accesso difensivo; richiede un nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e la situazione giuridica che il richiedente intende tutelare, senza imporre alla PA o al giudice dell'accesso di anticipare la valutazione sulla decisività della prova nel giudizio eventuale.

  • art. 29, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    L'accesso è ricondotto ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito dell'accesso è utilizzabile per tutelare il diritto di accesso difensivo e non costituisce uno strumento sostitutivo degli strumenti istruttori di altri processi, bensì opera autonomamente rispetto a essi.

  • artt. 210, 211 e 213 c.p.c.

    La possibilità di esercitare i poteri processuali di esibizione o richiesta di informazioni nel processo civile non esclude né condiziona l'esercizio dell'accesso documentale difensivo.

  • art. 15 regolamento regionale Molise n. 1/2024

    Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in virtù del segreto professionale e dell'obbligo di non divulgazione previsto dall'ordinamento forense e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, relativi a qualsiasi vicenda gestita o dagli avvocati regionali o dall'Avvocatura dello Stato o da avvocati del libero foro, fino a pronuncia di provvedimento definitivo

    La sottrazione all'accesso opera fino alla pronuncia di un provvedimento definitivo e tutela la segretezza del rapporto difensivo e delle strategie processuali; non si applica, dopo la definizione del giudizio, a un documento richiesto per tutelare la reputazione professionale del richiedente e non lede le esigenze di riservatezza del rapporto difensivo.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, trasparenza e buona amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità nella pubblicazione della sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L'accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 richiede che il richiedente individui uno specifico documento e dimostri un nesso di strumentalità necessaria tra la sua conoscenza e la cura o difesa di un interesse giuridico; non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive.
  • Nel giudizio sull'accesso difensivo, l'amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono anticipare la valutazione sull'ammissibilità, rilevanza o decisività del documento nel giudizio eventualmente instaurato, salvo il caso di assoluta mancanza di collegamento o di esercizio manifestamente pretestuoso o temerario dell'accesso.
  • L'accesso documentale difensivo può essere esercitato autonomamente rispetto agli strumenti processuali di esibizione e richiesta di informazioni previsti dagli artt. 210, 211 e 213 c.p.c.; il rito ex art. 116 c.p.a. non è precluso dal fatto che il documento possa essere utilizzato in un diverso giudizio.
  • Le disposizioni regolamentari che sottraggono all'accesso gli atti difensivi devono essere interpretate in funzione della tutela del segreto professionale e della riservatezza del rapporto tra amministrazione e difensore; non possono essere applicate a documenti estranei alle strategie difensive riservate o quando sia cessato il limite temporale previsto dalla stessa disposizione.
  • In sede giudiziale l'amministrazione non può integrare la motivazione del diniego mediante circostanze nuove, non indicate nel provvedimento impugnato; la valorizzazione postuma di ipotetiche esigenze di riservatezza contrasta con il divieto di motivazione postuma.
  • Quando l'accesso è riconosciuto ma il documento contiene dati identificativi di soggetti estranei alla vicenda, l'ostensione può essere ordinata previo oscuramento dei contenuti e dei dati non pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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