Sentenza del 19/06/2015 n. 12785 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche per violazione o falsa applicazione dell'art. 9-bis, comma 1, della legge n. 289/2002. Ha sostenuto che, diversamente da altre forme di condono previste dalla stessa legge, la definizione agevolata ex art. 9-bis richiede l'integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate, incluse quelle successive alla prima. Pertanto, il pagamento tardivo o omesso delle rate successive avrebbe dovuto determinare l'inefficacia del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, avente natura clemenziale, si perfeziona solo con il pagamento integrale delle somme dovute entro i termini previsti, senza possibilità di applicare analogicamente le regole più favorevoli previste per altri condoni. L'Amministrazione può quindi recuperare l'imposta originaria se il pagamento rateale non è stato completato regolarmente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
La definizione agevolata si perfeziona con l'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla disposizione.
La norma disciplina un condono clemenziale relativo a imposte o ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali, con esclusione delle sanzioni, ma subordinato al pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Il mancato o tardivo versamento anche di rate successive alla prima impedisce il perfezionamento della definizione.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le disposizioni prevedono diverse forme di condono, alcune delle quali mantengono l'efficacia della definizione anche in caso di mancato pagamento integrale, mediante iscrizione a ruolo delle somme residue e applicazione delle conseguenze previste. Tali regole non sono applicabili analogicamente all'art. 9-bis, perché le norme di condono sono eccezionali e di stretta interpretazione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate quale parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione della disciplina normativa sul condono.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La Corte ha rilevato che, nel condono clemenziale ex art. 9-bis, non è necessaria una particolare attività di liquidazione, poiché l'importo da versare è quello indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa, maggiorato degli interessi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14
La disposizione è richiamata in relazione alle conseguenze previste per altre forme di definizione agevolata, nelle quali il mancato pagamento delle rate successive può comportare l'iscrizione a ruolo delle somme residue. Tale meccanismo non è stato esteso all'art. 9-bis.
Massime di principio
- Le norme sui condoni fiscali sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente: le regole previste per una forma di sanatoria non possono essere trasferite automaticamente a un'altra.
- Quando una definizione agevolata richiede espressamente il pagamento integrale entro termini determinati, il mancato o tardivo pagamento anche di una rata successiva alla prima può comportare la perdita del beneficio.
- La presentazione dell'istanza e il pagamento della prima rata non sono necessariamente sufficienti a perfezionare il condono: occorre verificare gli adempimenti richiesti per l'intero procedimento.
- In assenza di una specifica disposizione che conservi l'efficacia della sanatoria nonostante il pagamento incompleto, l'Amministrazione può recuperare il tributo originario, detraendo le somme già versate.
- Non è possibile invocare, per analogia, il trattamento più favorevole previsto da altre procedure di definizione agevolata, anche se contenute nella stessa legge.
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