Sentenza n. 15131/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -PREVIA TUTELA CAUTELARE - 1) DEI PROVVEDIMENTI DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RILASCIO DI VISTO PER MOTIVI DI TURISMO CON LETTERA DI INVITO RECANTI NUMERO PROTOCOLLO -OMISSIS-AVANZATA DA -OMISSIS- E N. -OMISSIS- AVANZATA DA -OMISSIS- EMESSI DAL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A CASABLANCA. 2) DI OGNI ALTRO E/O PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PRESUPPOSTO, CONSEQUENZIALE O COMUNQUE CONNESSO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di rilascio di due visti d'ingresso per motivi di turismo con lettera di invito, adottati dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui il Consolato Generale d'Italia a Casablanca aveva respinto le rispettive richieste di rilascio di visto per motivi di turismo con lettera di invito, chiedendo anche la tutela cautelare. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha rilasciato ai ricorrenti i visti precedentemente negati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il rilascio dei due visti avesse attribuito ai ricorrenti il bene della vita perseguito e coincidesse integralmente con il petitum del ricorso, con conseguente applicazione dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste esclusivamente a carico del MAECI, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché il visto è stato rilasciato dalla competente sede soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge, a favore dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
con il rilascio dei due visti, i ricorrenti abbiano conseguito il bene della vita cui aspiravano instaurando il presente giudizio, che coincide integralmente con il petitum del gravame e c quindi, ricorrono i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita richiesto, facendo venire meno l'utilità concreta della decisione sul ricorso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
il pagamento delle spese di lite - che si liquidano nella misura indicata in dispositivo – vanno addossate esclusivamente al MAECI, in ragione del principio della soccombenza virtuale, atteso che la richiesta di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato dell'interessato è stata accolta dalla competente Sede solo dopo la proposizione del gravame
Quando il giudizio diviene improcedibile o si chiude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervento dell'amministrazione, il giudice può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso e considerando il comportamento processuale e sostanziale dell'amministrazione.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita richiesto e coincide con il petitum del ricorso, rendendo inutile la prosecuzione dell'azione di annullamento.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal soddisfacimento sopravvenuto della pretesa, le spese di lite possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora il soddisfacimento sia intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
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