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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9439/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma del GIP di Monza, li ha assolti dalla detenzione dell'eroina (per non aver commesso il fatto) ma li ha condannati per la detenzione di marijuana. I motivi principali dedotti comprendevano: vizio di motivazione e contraddittorietà nella valutazione della prova indiziaria (art. 192 c.p.p.), richiesta di assolvere anche per la marijuana; contestazione della qualificazione del fatto come concorso nella detenzione (anziché favoreggiamento personale) e mancanza dell'elemento soggettivo; mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; omissione nel riconoscere le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e critiche sulla quantificazione della pena e sull'applicazione della recidiva facoltativa

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Per entrambi i ricorrenti ha ritenuto che: (i) la Corte d'appello avesse fornito motivazione congrua e priva di aporie logiche sulla responsabilità relativa alla detenzione della marijuana, valorizzando elementi quali traffico telefonico, presenza e comportamenti degli imputati, possesso di attrezzature e quant'altro; (ii) la distinzione tra concorso e favoreggiamento è fondata sull'elemento psicologico e la Corte territoriale ha valutato coerentemente la partecipazione consapevole; (iii) la non applicabilità della lieve entità ex art. 73, comma 5, è stata motivata in base alla valutazione complessiva (quantità, grado di purezza e modalità); (iv) il diniego delle attenuanti e l'applicazione della recidiva facoltativa rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito adeguatamente motivato. Sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per richiamare il concorso nel reato: la Corte ha valutato la partecipazione degli imputati come concorso nella detenzione di stupefacenti sulla base della prova indiziaria complessiva

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73, commi 1, 1-bis, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha applicato il disposto per qualificare i reati di detenzione di sostanze stupefacenti; in particolare ha ritenuto non sussistente la 'lieve entità' del comma 5 dopo valutazione complessiva di quantità, purezza e modalità

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di valutazione della prova indiziaria: la Corte ha ritenuto corretta e congrua la valutazione complessiva degli indizi che ha portato alla condanna per la marijuana

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi prospettati manifestamente infondati

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche: la Corte territoriale ha motivato il diniego per mancanza di elementi positivi rilevanti

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in ordine ai criteri di determinazione della pena: la Corte di merito ha esercitato il proprio apprezzamento discrezionale nell'ambito dei parametri indicati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità manifestamente infondata: applicata per condannare i ricorrenti alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La valutazione della prova indiziaria è rimessa al giudice di merito: in Cassazione si ammette annullamento solo se la motivazione è logicamente aporetica o manifesta assenza di prova; valutazioni coerenti e circostanziate vengono confermate
  • La distinzione tra concorso nel reato e favoreggiamento personale dipende dall'elemento psicologico (consapevolezza e intenzionalità) e dalle modalità pratiche dell'aiuto; il mero possesso di oggetti atti al confezionamento non esclude automaticamente la partecipazione consapevole se il quadro indiziario è consistente
  • Per il riconoscimento della 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è necessaria una valutazione complessiva di tutti i parametri (quantità, qualità/purezza, mezzi, modalità e circostanze); la sussistenza di uno solo di tali elementi contrario può escludere la lieve entità
  • Le decisioni discrezionali del giudice di merito su recidiva, attenuanti e quantificazione della pena sono difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate e non manifestamente illogiche
  • La semplice mancata acquisizione di responsabilità per una specifica sostanza (es. eroina) non impedisce la responsabilità per altra sostanza (es. marijuana) se gli elementi di fatto indicano autonomia di condotta o partecipazione per quella fattispecie
  • I ricorsi in Cassazione possono essere dichiarati inammissibili come manifestamente infondati quando i motivi non superano la soglia minima di rilevanza giuridica o non mettono in evidenza vizi processuali o di motivazione concreti

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