Ordinanza n. 4010/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di esclusione della ricorrente dal «concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS», indetto con deliberazione del C.d.A. n. 79 del 25/9/2024, contenuto nel messaggio p.e.c. del 17/12/2025; - della graduatoria di merito finale specializzati - Sicilia, approvata con deliberazione del C.d.A. n. 265 del 30/12/2025, nella parte in cui non è incluso il nominativo della ricorrente; dell’art. 2, comma 1, lett. h), del bando di concorso, ove interpretato nel senso di escludere che la specializzazione in Genetica Medica possa intendersi equipollente alla Pediatria, ai sensi della (sola) Tabella B del D.M. 30/1/1998; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso, ove di ragione, il verbale di seduta della Commissione esaminatrice in cui è stata decisa l’esclusione della ricorrente, non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di professionisti medici dell'INPS e mancata inclusione nella graduatoria finale degli specializzati per la Sicilia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso pubblico indetto dall'INPS per l'assunzione di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale, nonché la graduatoria finale degli specializzati per la Sicilia nella parte in cui non comprende il suo nominativo. Ha inoltre contestato la clausola del bando relativa ai titoli di specializzazione, ove interpretata nel senso di escludere l'equipollenza tra la specializzazione in Genetica Medica e quella in Pediatria sulla base della Tabella B del d.m. 30 gennaio 1998. In via cautelare ha dedotto la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sostenendo che il bando richiamava il d.m. 30 gennaio 1998 nel suo complesso e, quindi, entrambe le Tabelle A e B, rilevanti ai fini dell'equipollenza della specializzazione posseduta.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo, a una prima e sommaria delibazione, che il ricorso non fosse manifestamente privo dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In particolare, ha valorizzato il fatto che il bando richiamasse integralmente il d.m. 30 gennaio 1998, comprendendo sia la Tabella A sia la Tabella B; tale circostanza rende non manifestamente infondata la contestazione relativa all'esclusione della specializzazione in Genetica Medica dall'ambito delle equipollenze rilevanti. Per l'effetto, sono stati sospesi gli atti impugnati e la ricorrente è stata ammessa con riserva nella graduatoria contestata. La decisione sul merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 24 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state rimesse alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR li ha ritenuti non manifestamente insussistenti e ha adottato la sospensione degli atti impugnati.
d.m. 30 gennaio 1998
Il bando concorsuale richiama integralmente il decreto ministeriale, comprese la Tabella A e la Tabella B; il richiamo complessivo costituisce elemento idoneo a rendere non manifestamente infondata la questione sull'equipollenza della specializzazione in Genetica Medica alla Pediatria.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto può essere disposta quando, alla luce di una delibazione sommaria, il ricorso non risulti manifestamente privo del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- Quando un bando di concorso richiama integralmente una disciplina ministeriale contenente più tabelle di equipollenza, il richiamo deve essere valutato nel suo complesso e non può essere interpretato, in sede cautelare, come limitato a una sola tabella senza una specifica base testuale.
- La contestazione dell'esclusione di un candidato per asserita non equipollenza del titolo di specializzazione può giustificare l'ammissione con riserva alla graduatoria, quale misura cautelare idonea a preservare l'utilità della decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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