Sentenza del 08/06/2017 n. 2575 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Motivazione "per relationem" - Rinvio a PVC notificato al difensore - Rinvio al contenuto essenziale e specifica indicazione dell'oggetto della ripresa erariale - Sussite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità degli avvisi di accertamento, sostenendo che fossero carenti di motivazione perché fondati per relationem su un processo verbale di constatazione (PVC) e sulle risultanze di un procedimento penale. Ha inoltre lamentato l'eterogeneità e la non diretta derivazione delle riprese tributarie rispetto agli atti istruttori penali.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente poiché gli avvisi richiamavano un PVC precedentemente notificato al difensore del contribuente, rinviavano al contenuto essenziale degli atti e indicavano in modo specifico l'oggetto delle riprese erariali. È stato inoltre chiarito che l'Agenzia delle Entrate non deve recepire automaticamente le risultanze delle indagini penali, ma può valutarle autonomamente e procedere a un accertamento tributario indipendente.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento può essere effettuata per relationem mediante il rinvio a un PVC già conosciuto o notificato al contribuente o al suo difensore, purché il rinvio sia concreto e consenta di comprendere le ragioni della pretesa fiscale.
- Non è sufficiente un richiamo generico al PVC o agli atti di un procedimento penale: l'avviso deve indicare il contenuto essenziale rilevante e specificare chiaramente le riprese erariali contestate.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare elementi emersi in un'indagine penale senza essere vincolata alle sue conclusioni; deve tuttavia svolgere una valutazione autonoma dei fatti ai fini tributari.
- La mancata coincidenza tra contestazioni fiscali e risultanze penali non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento, purché l'atto tributario sia autonomamente motivato e comprensibile.
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