Sentenza n. 873/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Forlì n. 162/2025 depositata in data 12.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì n. 162/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Forlì n. 162/2025, divenuta definitiva, deducendo la perdurante inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione delle statuizioni giudiziali. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. In atti risultavano le attestazioni di passaggio in giudicato del 15 ottobre 2025 e del 19 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza e l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, detratto quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nella persona del Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o di un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di una pronuncia passata in giudicato, la sua conoscibilità da parte dell'Amministrazione e la perdurante mancata esecuzione delle statuizioni giudiziali.
- In presenza di un inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e ordinare all'Amministrazione di adottare tutti gli adempimenti necessari, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza di parte in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione e secondo il termine e i poteri indicati nella decisione.
- La mancata costituzione dell'Amministrazione non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il passaggio in giudicato e l'inadempimento risultino documentalmente comprovati.
Come è indicizzato
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