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Sentenza

Sentenza n. 11505/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento l’ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro n. 305/2020 (causa n. 1907/2020 RG)

Giustizia amministrativa202505525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro n. 305/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 305/2020, emesso dal Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro per il pagamento di euro 3.197,38, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive relative al servizio pre-ruolo svolto dall'anno scolastico 2011/2012 fino all'immissione in ruolo del 1° settembre 2015. Il decreto ingiuntivo è stato notificato al Ministero, non opposto, dichiarato definitivamente esecutivo e nuovamente notificato ai fini dell'esecuzione. Nonostante i solleciti, l'Amministrazione non ha effettuato il pagamento. Il ricorrente ha quindi domandato l'ordine di esecuzione, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina preventiva di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo che il decreto ingiuntivo fosse passato in giudicato, fosse stato ritualmente notificato all'Amministrazione e fosse decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché risultava documentalmente l'inadempimento del Ministero, il giudice ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, incaricandolo di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il TAR ha inoltre accolto la richiesta di astreinte, disponendo che la penalità decorra solo dall'eventuale mancato rispetto dei termini fissati nella sentenza e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora; nel caso concreto la penalità decorre dall'eventuale inosservanza dei termini assegnati con la sentenza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni deve essere decorso dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e questa non abbia adempiuto.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione tenuta al pagamento di somme può essere proposta dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • In presenza di un accertato inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere stabilita per l'eventuale ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza; la sua decorrenza non coincide necessariamente con il ritardo anteriore alla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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