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Sentenza

Sentenza n. 15025/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento dell’Ordinanza Dirigenziale - Settore Ambiente del Comune di Pomezia, notificata a mezzo PEC ai concessionari in data 07 febbraio 2025, con la quale si disponeva: 1)- l’annullamento dell’autorizzazione nr. 617/2011 all’allaccio alla pubblica fognatura e dell’autorizzazione allo scarico nr. 663/2011 rilasciate ai Sigg. ZIBELLINI Giancarlo – CubaLibre srl-, D’AVOLIO Arianna - Ari.va.do.srl, GIAMPA’ Maria Grazia, FOFFI Sandra, inerenti l’immissione in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo domestico prodotte dai quattro insediamenti balneari siti in via Lungomare Tognazzi dal km 10,368 al km. 11,000, in località Campo Ascolano (Torvaianica); 2)-Il conseguente divieto di scarico in fogna per i soggetti di cui alle autorizzazioni di cui al punto sub 1), anche per interposto soggetto, rilasciate ai Sigg. ZIBELLINI Giancarlo –CubaLibre srl-, D’AVOLIO Arianna -Ari.va.do.srl-, GIAMPA’ Maria Grazia, FOFFI Sandra), inerenti l’immissione in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo domestico prodotte dai quattro insediamenti balneari siti in via Lungomare Tognazzi dal km 10,368 al km. 11,000, in località Campo Ascolano (Torvaianica); - L’ordine, emesso con la medesima Ordinanza, di demolizione entro 30 giorni dell’impianto fognario e la rimozione di tutte le opere di tubazioni e/o annessi fognari, eseguite in difformità con variazioni essenziali delle autorizzazioni all’allaccio alla pubblica fognatura nr. 617/2011 e dell’autorizzazione allo scarico nr. 663/2011 ed in assenza di idoneo titolo abilitativo ed in contrasto con la normativa paesaggistica, gli strumenti urbanistici vigenti, il regolamento edilizio e la normativa vigente, altresì il ripristino dello stato dei luoghi ante allocazione, a carico: dei soggetti esecutori e/o utilizzatori; - Il rilievo topografico effettuato in loco il 24/09/2024 da personale tecnico del Comune di Pomezia, recante protocollo nr. 101386 del 01/10/2024 e di tutti gli atti prodromici e conseguenziali ancorché non conosciuti; - L’accertamento tecnico/topografico effettuato in data 03/12/2024 da personale degli uffici tecnici del Comune di Pomezia e di tutti gli atti prodromici e conseguenziali ancorché non conosciuti. - d’ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale ancorché‚ non conosciuto.

Giustizia amministrativa202505627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale comunale che ha annullato le autorizzazioni all’allaccio alla pubblica fognatura e allo scarico, vietato lo scarico, ordinato la demolizione dell’impianto fognario e disposto il ripristino dello stato dei luoghi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale deducendo sette gruppi di censure: omessa comunicazione di avvio del procedimento e violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990; mancata partecipazione dei concessionari e dell’Agenzia del Demanio ai sopralluoghi e ai rilievi tecnici; erronea individuazione dei riferimenti catastali e mancato esame delle mappe catastali d’impianto; erronea ricostruzione dello stato dei luoghi e violazione degli artt. 36 e 37 del Codice della navigazione; sviamento, illogicità e illegittimità dell’annullamento delle autorizzazioni, del divieto di scarico e dell’ordine di ripristino; violazione dei doveri di buon andamento, imparzialità, correttezza e dei termini procedimentali; violazione della normativa urbanistica, sproporzione dell’azione amministrativa e formazione di un affidamento derivante dalle autorizzazioni rilasciate nel 2011. In particolare, la ricorrente contestava che l’impianto fognario costituisse un’opera abusiva e sosteneva che le autorizzazioni del 2011 legittimassero la situazione esistente.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria del Comune depositata oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito processuale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune, durante il giudizio, ha adottato una nuova ordinanza di demolizione non meramente confermativa della precedente. Il nuovo provvedimento è stato adottato dopo un ulteriore sopralluogo, ha incluso ulteriori opere, quali un impianto elettrico e un cartello pubblicitario, e ha precisato l’oggetto dell’intervento fognario mediante il riferimento al pozzo di raccolta. L’interesse della ricorrente si è quindi trasferito sull’impugnazione del nuovo atto, che non risulta essere stato impugnato né è stata chiesta la concessione di un termine per farlo. Il TAR ha comunque esaminato la fondatezza delle censure e ha ritenuto il ricorso infondato. L’impianto realizzato congiuntamente ad altri soggetti non costituiva un mero allaccio alla pubblica fognatura, ma un’opera soggetta a permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10 d.P.R. 380/2001. La presenza di elementi non interrati rendeva inoltre necessaria l’autorizzazione paesaggistica, non essendo applicabile l’esenzione di cui alla lettera A.15 del d.P.R. 31/2017. Le autorizzazioni rilasciate nel 2011 riguardavano l’allaccio e lo scarico e non producevano effetti sananti o abilitativi sul piano edilizio e paesaggistico. Il protrarsi nel tempo dell’inerzia repressiva comunale non era idoneo a fondare un legittimo affidamento sulla legittimità dell’opera. Le censure relative alla mancata partecipazione procedimentale sono state ritenute non decisive, poiché la ricorrente non ha dimostrato quali elementi avrebbe potuto apportare e in che modo essi avrebbero potuto orientare diversamente la decisione amministrativa. Le spese sono state compensate per la particolarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    termine di 30 giorni liberi prima dell’udienza

    La memoria depositata oltre il termine previsto è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    L’adozione, durante il giudizio, di un nuovo provvedimento non meramente confermativo ha determinato l’improcedibilità del ricorso contro l’atto originario.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio, ma il TAR ha ritenuto la censura non decisiva, in assenza della prova dell’effettiva utilità partecipativa.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza, buon andamento e proporzionalità, senza che il TAR ravvisasse una violazione rilevante.

  • art. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata con riguardo ai termini e agli obblighi procedimentali, ma non ha condotto all’annullamento dell’atto.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    L’impianto fognario, non qualificabile come mero allaccio, è stato ricondotto agli interventi edilizi soggetti al previo titolo abilitativo.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    La realizzazione dell’impianto richiedeva il permesso di costruire.

  • lettera A.15, d.P.R. 31/2017

    L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica non è stata applicata perché l’impianto comprendeva anche elementi non interrati.

  • artt. 36 e 37 Codice della navigazione

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla ricostruzione dello stato dei luoghi, ma il motivo non è stato accolto.

  • art. 97 Cost.

    È stato richiamato per buon andamento e imparzialità, senza che il TAR ravvisasse profili invalidanti.

Massime di principio

  • L’adozione, durante la pendenza del giudizio, di un nuovo provvedimento che costituisca una rinnovata espressione della funzione amministrativa e non sia meramente confermativo dell’atto impugnato determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro l’atto originario; l’interesse deve essere trasferito sull’impugnazione del nuovo provvedimento.
  • Un’opera destinata al convogliamento dei reflui, realizzata mediante un impianto composto da pozzi di raccolta e tubazioni e non qualificabile come mero allaccio alla pubblica fognatura, è soggetta al previo permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10 d.P.R. 380/2001.
  • Le autorizzazioni amministrative relative all’allaccio alla pubblica fognatura e allo scarico non sostituiscono né producono effetti abilitativi sul piano edilizio o paesaggistico, quando l’intervento richieda autonomi titoli previsti dalla normativa urbanistica e paesaggistica.
  • La mancata tempestiva adozione dei poteri repressivi edilizi non determina, per il solo decorso del tempo, la formazione di un legittimo affidamento sulla stabilità dell’opera abusiva.
  • Quando sia dedotta la violazione della partecipazione procedimentale, il ricorrente deve indicare e dimostrare quali elementi conoscitivi o valutativi avrebbe concretamente apportato e come tali elementi avrebbero potuto condurre a una diversa decisione amministrativa.
  • L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica prevista per determinate opere interrate non è applicabile quando l’impianto presenti anche elementi non interrati rilevanti ai fini della tutela paesaggistica.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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